Onlus o non Onlus?
La Onlus è un soggetto che è stato introdotto dal decreto legislativo n.460/97 con rilevanza esclusivamente fiscale. Quindi, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.n.460/97 possono rientrare nell’ambito Onlus varie figure già note ed esistenti dal punto di vista civilistico, come associazioni, comitati, fondazioni o cooperative sociali che operino negli ambiti descritti dal suddetto art.10 nel perseguimento di finalità di solidarietà sociale e che abbiano adeguato lo statuto includendo le previsioni richieste da tale normativa.
Contrariamente alle associazioni di volontariato che sono Onlus “di diritto”, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri non sono Onlus di diritto e pertanto – qualora abbiano i requisiti previsti dalla normativa sulle Onlus ed intendano godere dei relativi benefici – dovranno agire come qualsiasi altra associazione inviando la relativa comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate. In tal caso è necessario peraltro attendere un positivo riscontro da parte della D.R.E. prima di avvalersi della qualifica di Onlus nei rapporti con i terzi.
Peraltro va detto che anche l’iscrizione nei registri delle associazioni di promozione sociale consente di godere del beneficio della deducibilità delle donazioni in analogia a quanto previsto per le Onlus (i soggetti che effettuano donazioni nei confronti di un’associazione di promozione sociale possono portare in detrazione quanto donato alla stessa).
Il 5 X Mille
Le A.P.S. regolarmente iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, al pari di altri soggetti, possono partecipare al riparto del 5 per mille dell’IRPEF.
Per accedere al beneficio, come da procedura ormai consolidata, gli enti interessati devono inoltrare apposita domanda all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica registrandosi al servizio Entratel o a mezzo intermediari abilitati.
Contabilità
Sotto il profilo civilistico, la legge non impone espressamente l’obbligo di tenuta di particolari libri né tantomeno il rispetto di particolari formalità nella tenuta degli stessi da parte delle associazioni di promozione sociale. D’altra parte, poiché una Associazione di Promozione Sociale gestisce denaro a vario titolo, essa deve in ogni caso tenere una ordinata contabilità, indispensabile per trarre gli elementi per la redazione del rendiconto annuale (obbligatorio).
Il rendiconto annuale, le scritture contabili e la relativa documentazione vanno conservati fino allo scadere dei termini di accertamento previsti dalle norme fiscali, indipendentemente dall’esercizio o meno di attività commerciali. I termini di conservazione sono di 10 anni ai fini civilistici e di 5 anni ai fini fiscali, salva l’insorgenza di accertamenti e di relativo contenzioso.
IRES-IVA-IRAP
Le A.P.S. iscritte nei registri regionali/provinciali ai sensi della Legge 383/2000, in quanto enti non commerciali, sono soggette ad IRES (Imposta sul Reddito delle Società) per gli eventuali redditi fondiari (immobili affittati od utilizzati direttamente), di capitale – esclusi i redditi tassati alla fonte, di impresa e per i redditi diversi. Per le A.P.S., in ogni caso, non sono considerati proventi commerciali le quote ed i contributi associativi.
Sono altresì soggette ad I.V.A. per le attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di impresa (art. 4 D.P.R. 633/72). Ciò significa che vanno assoggettate ad IVA tutte quelle operazioni “attive” (cioè svolte dall’ente) riferibili ad attività per le quali si verificano le seguenti condizioni:
– professionalità (intesa come esercizio abituale dell’attività d’impresa, anche se non esclusiva);
– mediante l’ausilio di una organizzazione specifica.
In assenza dei suddetti requisiti, le attività commerciali esercitate non saranno soggette ad IVA ma eventualmente tassate solamente ai fini IRES quali attività d’impresa occasionali.
Le A.P.S. sono soggette ad IRAP quando:
a) svolgono una attività commerciale in via continuativa, anche se non prevalente;
b) comunque se erogano retribuzioni di lavoro dipendente o assimilati (es. borse di studio), compensi per prestazioni a progetto (ex co.co.co.) o di lavoro autonomo occasionale.
L’imposta si calcola applicando alla base imponibile (diminuita di una franchigia di 8.000,00 qualora la stessa base imponibile non superi l’importo di 180.759,91) l’aliquota che, a livello nazionale, è a tutt’oggi fissata al 3,9%.
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