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Agenzie del lavoro il ministero detta i requisiti

Due circolari emesse il 24 giugno scorso sono andate in direzione della legge Biagi.

di Benedetta Verrini

Con le due circolari emanate il 24 giugno 2004, il ministro Roberto Maroni ha fatto un altro passo nel percorso di riforma del lavoro avviato dalla legge Biagi. I due provvedimenti riguardano, rispettivamente, la riforma dei servizi di vigilanza (circ. n. 24) e le agenzie del lavoro (circ. n.25). Proprio quest?ultimo provvedimento è particolarmente interessante perché definisce l?identità delle neonate agenzie, il loro oggetto sociale, la diffusione sul territorio nazionale e l?organizzazione tecnico-professionale. Per capire il ruolo centrale che questi organismi dovranno avere nel mercato del lavoro, facciamo un passo indietro. La riforma ha previsto che presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali venga istituito un ?Albo informatico delle agenzie per il lavoro?, affidato al direttore generale della Direzione per l?impiego. Per l?inserimento nell?albo è previsto un processo di accreditamento da parte delle Regioni, che consente alla agenzie di operare a livello regionale e partecipare alla rete dei Servizi per l?impiego. L?obiettivo è quello di realizzare un sistema che garantisca la trasparenza del mercato e offra nuove opportunità di inserimento professionale ai disoccupati, a chi è in cerca di prima occupazione, alle fasce deboli. Le agenzie per il lavoro sono soggetti privati che svolgono diversi tipi di attività. Si distinguono in: agenzie di somministrazione, a loro volta generaliste (cioè abilitate alla somministrazione di manodopera a tempo determinato e indeterminato) e specialistiche (abilitate a svolgere somministrazione esclusivamente per le attività consentite). Nella somministrazione, lo ricordiamo, il lavoratore è a tutti gli effetti dipendente dell?agenzia, ma lavora presso un altro soggetto da cui riceve le direttive per lo svolgimento della propria attività. Per ottenere l?autorizzazione, questi tipi di agenzia devono possedere requisiti specifici e versare dei contributi ai fondi per la formazione e l?integrazione del reddito dei lavoratori. Sono automaticamente autorizzate anche all?attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale (anche se, precisa la circolare, il fatto che siano legittimate non comporta che siano obbligate a operarvi). Ci sono poi le agenzie di intermediazione, che per ottenere l?autorizzazione devono possedere alcuni requisiti specifici, tra cui avere un capitale versato di almeno 50mila euro e operare sul territorio nazionale in almeno quattro regioni. Iscritte in un?apposita sezione dell?albo, sono automaticamente autorizzate anche a svolgere attività di selezione, supporto e ricollocazione professionale. Vengono poi le agenzie di selezione, che devono avere un capitale versato non inferiore a 25mila euro e le agenzie di supporto alla ricollocazione del personale, che oltre ai requisiti generali, devono avere un capitale non inferiore a 25mila euro e l?indicazione dell?attività di supporto alla ricollocazione come oggetto sociale, anche se non esclusivo. Per effettuare la richiesta di iscrizione all?albo e di autorizzazione, ciascuna agenzia dovrà presentare un «documento analitico» sottoscritto dal rappresentante legale, attestante che essa è dotata di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento dell?attività. Il punto Il 24 giugno, il ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 25 relativa alle ?agenzie del lavoro?. Si tratta di soggetti privati che per operare nel mercato del lavoro devono essere autorizzati dallo Stato e iscritti a un apposito albo. La circolare ne descrive tutti i requisiti. Info: www.welfare.gov.it


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