Non profit
Agenzia baby sitter, non è una onlus
Se si vuole fondare una realtà di auto-mutuo aiuto tra le mamme si può considerare l'idea dell'associazione o della cooperazione sociale.
F.M. (email)
Il fatto che lei si sia rivolta a un commercialista è rassicurante, almeno per me che le rispondo. Cerco quindi di venirle incontro con asserzioni brevi ma puntuali (spero), che potrà approfondire (cerchi nel sito di Vita le risposte a quesiti simili), anche con l?aiuto del suo commercialista, e del Centro di servizi per il volontariato della sua provincia (CSV.net). Se il meccanismo è ?creiamo un?agenzia di mamme che fanno baby-sitter?, la risposta risiede nella domanda. È un?agenzia che promuove un?attività commerciale consistente nell?offerta di un servizio di impiego alle baby sitter; come tale, l?agenzia non può configurarsi quale ente non commerciale, dato che l?esercizio dell?attività commerciale è esclusivo (o preponderante) e la caratterizza. Se il meccanismo è un po? più complesso, si potrebbe pensare a: costituire un gruppo di auto-mutuo aiuto, in cui mamme che lavorano (tutte socie) decidono di darsi vicendevolmente un aiuto per il tramite dell?ente. In particolare, alcune prestano l?attività di baby sitteraggio da lei descritta. Inoltre, si offrono a tutte le socie i corsi e gli incontri su questioni materno-infantili ecc. A queste condizioni, la mamma paga la propria associazione per il servizio di cui sopra; l?associazione paga la mamma – baby sitter. Se lo statuto è scritto in modo opportuno (cfr art. 148, Tuir), i corrispettivi pagati dalle mamme socie non si considerano entrate commerciali. L?associazione può riconoscere in un secondo momento alle mamme baby sitter un corrispettivo relativo ai servizi prestati. L?ente si comporta comunque come sostituto d?imposta, con tutte le conseguenze del caso. Ci chiediamo quale veste possa ?indossare? detta associazione. Certamente non quella di volontariato (l. 266/1991, e omologa regionale), mancando il carattere gratuito delle prestazioni degli aderenti e la terzietà, cioè la destinazione anche a terzi dei servizi prestati. Non può essere onlus (dlgs 460/1997), sia perché non sapremmo come qualificare i vostri servizi (assistenza sociale?), sia perché i destinatari non sono a priori soggetti svantaggiati. Può essere un?associazione di promozione sociale (l. 383/2000)? Se l?associazione si riduce a essere un?agenzia di ?collocamento? di mamme baby sitter, non può essere una Aps, in quanto (art. 2, c. 2) rientrerebbe in tutte quelle «associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati». In merito alla questione del riconoscimento, ?non rileva? come dicono gli studiosi. Per la sua questione, infatti, non interessa sapere se si debba acquisire o meno la personalità giuridica per separare i patrimoni di chi agisce in nome e per conto dell?ente. È una questione di opportunità, da valutare con calma, anche in considerazione della consistenza economica e della rischiosità delle obbligazioni prese dall?ente. C?è però un?alternativa alla strada dell?associazione, ed è quella della cooperazione sociale. Per conoscere le realtà già presenti può contattare il Consorzio Pan (PAN) o le Tagesmütter (La Casa). Il punto Un?agenzia che fornisce baby sitter non può essere un?associazione poiché che promuove un?attività commerciale consistente nell?offerta di un servizio di impiego alle baby sitter. Se invece si vuol fondare una realtà di auto-mutuo aiuto tra le mamme allora si può iniziare a considerare l?ipotesi associazione. Oppure verificare la strada della cooperazione sociale.