Mondo
Affido e adozione: esperienze speciali e diversissime.
Si tratta di due realtà ben differenti tra loro.
Siamo una coppia di Poggiomarino e abbiamo intenzione di chiedere un affido o un?adozione. Come possiamo fare? Avete qualche riferimento da darci?
G.G. (email)
Facciamo una breve premessa per chiarirci le idee. Adozione e affido sono due straordinari strumenti di accoglienza che una famiglia può attuare nei confronti di un minore, ma sono anche due istituti con finalità, prospettive, caratteristiche completamente diverse fra loro.
L?affidamento familiare è un intervento ?a termine?, predisposto dal Servizio sociale, di aiuto e sostegno a un bambino/a che proviene da una famiglia in difficoltà, temporaneamente non in grado di occuparsi della sua educazione e delle sue necessità materiali e affettive. Esso dura il tempo necessario al recupero della famiglia di origine (con un massimo stabilito di due anni prorogabili), con la quale il bambino mantiene un legame e dove, prima o poi, rientrerà. L?affido infatti non modifica la situazione familiare del minore: i genitori conservano la potestà, ma l?esercizio di questa, come il dovere di mantenere, istruire, educare il minore, secondo il dettato dell?art. 30 della Costituzione, compete agli affidatari.
Altro fondamentale compito degli affidatari è quello di agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori al fine di favorirne il rientro nella famiglia d?origine. La coppia affidataria dovrà impostare tutto il rapporto col bambino in un?ottica di gratuità, senza alcuna prospettiva di eventuale adozione dello stesso.
Per saperne di più, consultate la guida all?affidamento familiare sul sito del ministero del Welfare (www.welfare.gov.it).
L?adozione si configura invece come un intervento disposto dal Tribunale per i minorenni in favore di minori in stato di abbandono e che sono stati dichiarati adottabili. Vengono dichiarati adottabili i minori privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti e quando questa mancanza non è dovuta a cause di forza maggiore di carattere transitorio.
L?adozione è un provvedimento definitivo e, per effetto dell?adozione, il minore adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. I requisiti per l?adozione (sia nazionale che internazionale) sono previsti dall?art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001) che disciplina l?adozione e l?affidamento. Per saperne di più: Commissione Adozioni
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