Famiglia

Affidato alla nonna quando è possibile

La prima sezione civile ha dato ragione a una giovane nonna di Torino che si era vista negare dal Tribunale dei minori l' affidamento del nipote di quasi quattro anni.

di Redazione

fCorte di Cassazione: la prima sezione civile ha dato ragione a una giovane nonna di Torino che si era vista negare dal Tribunale dei minori l?affidamento del nipote di quasi quattro anni. In pratica nell?affidamento di un minore la nonna può, secondo i giudici della Cassazione, sostituire i genitori incapaci. Un bambino con genitori inaffidabili, ma una nonna giovane disposta a prendersi cura di lui non deve essere adottato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in una sentenza della Prima sezione civile che ha dato ragione a una giovane nonna di Torino, alla quale il tribunale dei minori di Torino aveva negato l?affidamento del nipote di quasi quattro anni, dopo che la madre di questo, tossicodipendente era finita in prigione, mentre il padre, un immigrato maghrebino non in regola con il permesso di soggiorno, era sparito nel nulla. La nonna del piccolo si era opposto alla decisione del tribunale di affidare il nipote a un?altra famiglia. I giudici torinesi avevano negato l?affidamento alla nonna, senza neanche metterla alla prova, accusandola, per la sua giovane età, di sentirsi più mamma che nonna e inoltre di convivere con un uomo più giovane e di non essere stata in grado di difendere la figlia dalla droga, pur riconoscendo alla giovane nonna di essere una donna ?attiva e intraprendente?. Gli argomenti del Tribunale di Torino sono respinti dalla Cassazione in quanto: ?nel costume attuale la posizione dei nonni diventa sempre più rilevante nell?ambito della famiglia regolamentare, né possono ritenersi privi di tutela vincoli che affondano le loro radici nella tradizione familiare che trova il suo riconoscimento anche nella Costituzione?, dove i provvedimenti in materia devono essere ispirati al ?precipuo interesse del minore?. I giudici di legittimità ricordano inoltre che l?attuale ordinamento consente la dichiarazione di adottabilità solo in presenza di una situazione di abbandono. In questo caso la situazione è insussistente in quanto si è sempre impedito che il piccolo vivesse con la nonna, anche a titolo sperimentale, mentre la legge 184 del 1983 privilegia il diritto del minore di vivere all?interno della famiglia d?origine e, in assenza di genitori idonei a essere allevato da una nonna affettuosa e benestante.


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