Famiglia

Adro: cinque extracomunitari fanno causa al Comune

Contestati come discriminatori i due regolamenti che li escludono da affitto agevolato e bonus bebè

di Sara De Carli

Adro torna alla ribalta della cronaca. Come già emerso nei giorni della polemica sull’esclusione dalla mensa dei bambini non in regola con i pagamenti del servizio, in quel comune sono in vigore anche alcune norme discriminatorie nei confronti degli immigrat, esclusi sia dall’accesso al “bonus bebè” sia da quello per l’affitto agevolato. 
Per questo cinque cittadini stranieri residenti nel Comune di Adro hanno presentato, assieme all’ASGI e alla Fondazione Piccini per i diritti umani ONLUS di Brescia, un ricorso ex art. 44 del T.U. immigrazione (azione giudiziaria anti-discriminazione).
I due regolamenti comunali contestati sono in vigore ad Adro dal 2005. Il primo regolamento istituisce un Fondo integrativo comunale per il sostegno alle locazioni  a favore di nuclei familiari  a basso reddito. Possono beneficiare del contributo soltanto i conduttori di immobili e quindi i titolari di contratti di locazione che siano cittadini di uno Stato facente parte dell’Unione europea.

Il secondo regolamento  prevede l’erogazione di un contributo economico alla famiglia per i nuovi nati e i minori adottati. Condizione per l’accesso a tale beneficio, oltre alla residenza del neonato o dell’adottato nel comune di Adro, sono il rapporto di coniugio dei genitori e la cittadinanza di entrambi i genitori di uno Stato dell’Unione europea, oltreché la residenza nel comune di Adro da almeno cinque anno di almeno uno dei genitori.

I legali dei ricorrenti, avv. Guariso e Zucca, ritengono che la clausola di nazionalità, che esclude dai suddetti benefici i cittadini extracomunitari, sia in violazione di norme costituzionali (art. 2 e 3 Cost) in quanto priva di una ragionevole causa giustificatrice, nonché di norme di legge sovraordinate quali gli artt. 2 c. 2 e 3 d.lgs. n. 286/98 (principio di uguaglianza tra lavoratori italiani e stranieri), l’art. 43 del d.lgs. n. 286/98 (divieto di discriminazioni), l’art. 41 del d.lgs. n. 286/98 (parità di trattamento in materia di prestazioni di assistenza sociale), nonché di norme di diritto internazionali relative al trattamento dei minori (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo).

I ricorrenti hanno dunque richiesto al Tribunale di Brescia di accertare la discriminazione e di  ordinare al Comune di Adro di rimuovere la condizione discriminatoria di cittadinanza, anche retroattivamente, in relazione ai bandi già definiti negli anni precedenti, consentendo alle persone escluse di parteciparvi.

 


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