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Adozioni: scatta il rimborso spese
La Finanziaria 2005 ha creato un Fondo per il sostegno alle adozioni internazionali dellammontare di 10 milioni di euro. Scadenza: 31 agosto.
Le coppie che hanno concluso un?adozione internazionale nel corso del 2004 hanno tempo fino al prossimo 31 agosto per inviare alla Commissione adozioni internazionali l?istanza di rimborso delle spese sostenute durante la procedura.
Lo prevede il nuovo, attesissimo decreto istitutivo del Fondo di sostegno delle adozioni internazionali, previsto dalla Finanziaria 2005 e finalizzato al rimborso delle spese sostenute nel corso del 2004 per l?adozione di un bambino straniero. Lo stanziamento complessivo, previsto all?art. 1, comma 152, della legge finanziaria, ammonta a 10 milioni di euro.
Il decreto attuativo, firmato il 28 giugno scorso, fissa i criteri e le modalità di erogazione di questo beneficio. Sarà possibile chiedere alla Commissione per le adozioni internazionali il rimborso del 50% delle spese sostenute, ossia la parte che non è già deducibile dalle imposte (ai sensi dell?art. 10, comma 1 lettera l-bis) del dpr 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di evitare una sovrapposizione delle agevolazioni previste dalla legge).
Possono fare domanda i genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70mila euro, che abbiano adottato uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l?ingresso e la residenza permanente in Italia nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2004. La disposizione non è retroattiva, dunque non riguarda gli anni precedenti. La domanda va inoltrata alla Cai compilando un apposito modulo (scaricabile dalla home page del sito della Commissione, www.commissione adozioni.it).
L?istanza formale deve essere corredata da una copia dell?autorizzazione all?ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla Cai; da una certificazione rilasciata dall?ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante le spese sostenute dai genitori adottivi; da una copia della/e dichiarazione/i dei redditi (relativa agli anni di riferimento), da cui si possa evincere la quota parte di spese per adozione portata in deduzione. Nel caso in cui l?adozione sia stata conclusa senza l?assistenza di un ente autorizzato, bisogna allegare un?autocertificazione, (corredata dalla documentazione contabile giustificativa), attestante che le spese per le quali si chiede il rimborso sono state sostenute e sono riferibili alla procedura adottiva.
Se l?adozione è stata pronunciata all?estero e poi riconosciuta in Italia, oltre alla dichiarazione dei redditi i genitori adottivi devono allegare una copia del provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni territorialmente competente. Quanto è possibile farsi rimborsare? Il decreto stabilisce che l?ammontare delle spese rimborsabili (tolto il 50% delle spese sostenute e portate in deduzione), è pari al 50 % (fino a un limite massimo di 5mila euro) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a 29mila euro e pari al 30% (fino a un limite massimo di 3mila euro) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra 29mila e 70mila euro.
Raccolte tutte le istanze, specifica il decreto, l?amministrazione effettuerà la ripartizione delle risorse secondo i criteri stabiliti e «nei rigorosi limiti della disponibilità del Fondo, anche riducendo proporzionalmente le quote». Saranno circa tremila le famiglie che potranno avanzare la domanda per il beneficio: nel corso del 2004, infatti, sono stati 3.398 i minori che hanno fatto ingresso nel nostro Paese assieme ai loro nuovi genitori. L?importo del rimborso ricevuto non sarà soggetto ad imposizione fiscale.
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