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Adozioni: per la Cassazione saranno più elastiche

Sul limite di età degli adottanti

di Gabriella Meroni

Piu’ elasticita’ in materia di adozione. E, in casi eccezionali, ”deroghe alla regola del divario massimo di eta’ che deve intercorrere tra adottanti e adottando”. ”La differenza di eta”’ tra chi adotta e chi e’ adottato, infatti, ”non deve essere intesa in modo assoluto e rigido”. Cio’ che importa in primo luogo e’ la ”tutela del minore”.

A fissare le regole in materia di adozione e’ la Cassazione (sentenza 2303) che ha accolto il ricorso di una coppia catanese che si era vista rifiutare dal Tribunale dei minori l’adozione di una bambina russa, nata a Mosca nell’82, sulla base del fatto che la bambina rischiava di avere dei ”nonni anziche’ dei genitori”. Su quali basi il Tribunale arrivava a bocciare la richiesta della coppia? La decisione era maturata dopo l’osservazione dei dati statistici Istat secondo i quali solo l’1, 77% dei figli hanno entrambi i genitori ultraquarantenni e solo in 54 casi su 484.345 hanno padri ultrasessantenni. Si sono opposti in Cassazione, Salvatore I., classe ’34, e Maria Concetta A, nata nel ’50, ed ora la Suprema Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva deciso sulla base di affermazioni ”di carattere generico e tutte assolutamente inconferenti”, mentre avrebbe dovuto valutare ”l’interesse del minore adolescente proveniente da una cultura europea non radicalmente diversa dalla nostra ad avere genitori con una differenza di eta’ in concreto di 48 e 32 anni,’.

Inoltre ha affermato che ”il giudice di merito ha errato sia nel non verificare se la differenza di eta’, pur non essendo compresa nella norma statistica, avrebbe potuto essere nello specifico considerata, dal punto di vista sociale e demografico come normale; sia nel formulare un’astratta e generica valutazione dell’idoneita’ educativa degli adottanti, del tutto prescindente da indagini relative all’andamento della vita scolastica, alla qualita’ dei rapporti extrascolastici, all’equilibrio affettivo”. L’Alta corte, nell’accogliere il ricorso della coppia, ha dichiarato ”efficace in Italia come affidamento preadottivo il provvedimento di adozione russo”. Nella sentenza i supremi giudici hanno sottolineato come ”nel superiore interesse del minore e’ consentito, in casi eccezionali, derogare alla regola del divario massimo di eta’ che deve intercorrere tra adottanti e adottando quando sussistano due condizioni: della differenza di eta’, pur sempre compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli; del danno grave e non altrimenti evitabile che deriverebbe al minore dalla mancata adozione”.

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