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Adozioni: è iniziato l’esame del ddl su difesa d’ufficio

Ieri la Commissione Giustizia della Camera ha analizzato il disegno di legge per la difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli art. 336 e 337 cc in materia di procedimenti davanti

di Benedetta Verrini

Ieri pomeriggio la Commissione Gistizia della Camera ha avviato la discussione sul ddl governativo 4294 riguardante la difesa d’ufficio nei giudizi minorili. La materia riguarda soprattutto la legge sulle adozioni, e l’iter processuale che conduce l’allontanamento di un minore dalla famiglia d’origine. Come ha illustrato la relatrice, Carolina Lussana (LNP), “La legge 28 marzo 2001, n. 149 di riforma della disciplina della adozione non contiene alcuna previsione in ordine alle modalità per la nomina del difensore di ufficio in favore dei genitori e del minore, nei confronti del quale sia stato aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, né in ordine all’onere delle relative spese processuali eventualmente a carico dello Stato. In tale situazione, il principio di effettività della difesa, cui la riforma in materia di procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità ha inteso ispirarsi, incontra forti limiti, ove si tenga conto, da un lato, della necessità di affidare l’incarico a professionisti in possesso di competenze qualificate in considerazione della delicatezza della funzione da assolvere, e dall’altro, della sostanziale inadeguatezza dell’attuale legge sul gratuito patrocinio nei giudizi civili, avuto riguardo alle condizioni di povertà necessarie per l’ammissione”. In pratica, una coppia in condizioni di disagio morale e materiale tali da rischiare l’allontanamento del figlio spesso non si trova al di sotto di quella soglia minima di reddito stabilita dalla legge per il patrocinio a spese dello Stato: poveri, ma non abbastanza. “Uno strumento di maggiore tutela, come la difesa di ufficio, viene a tradursi in un maggior onere a carico di soggetti i quali, pur appartenendo di norma alle fasce economicamente più deboli, non potranno accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato” ha sottolineato ancora la Lussana.”Con lo schema di disegno di legge in esame è apparsa, quindi, necessaria una riconsiderazione della materia al fine di assicurare la effettività della difesa sia nei confronti dei genitori che dei minori per i quali sia stato aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, anche attraverso un collegamento tra la difesa di ufficio e l’onere delle spese a carico dello Stato, così come previsto dalla legge n. 60 del 2001 concernente la difesa d’ufficio nei procedimenti penali”. “Per quanto attiene poi al procedimento per la adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 336 del codice civile, la previsione della difesa tecnica contenuta nella legge di riforma, ha comportato una revisione del procedimento che si svolge davanti al tribunale per i minorenni nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio e cioè secondo norme procedurali orientate al dettato dell’articolo 111 della Costituzione. È quindi parso necessario regolare le modalità e i tempi attraverso i quali deve esercitarsi l’attività difensiva” ha spiegato la relatrice, “Gli obiettivi perseguiti dal provvedimento in esame tendono a colmare una lacuna normativa contenuta nella legge 28 marzo 2001, n. 149 di riforma della disciplina della adozione che, come accennato, non contiene alcuna previsione in ordine alle modalità per la nomina del difensore di ufficio in favore dei genitori e del minore, nei confronti del quale sia stato aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, né in ordine all’onere delle relative spese processuali eventualmente a carico dello Stato”. Analisi del ddl: L’articolo 1 del disegno di legge contiene pertanto la disciplina della difesa d’ufficio nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni. A tale scopo, dopo la affermazione del principio secondo le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l’assistenza di un avvocato, si stabilisce che le parti, con lo stesso atto con il quale sono invitate a costituirsi, devono essere informate, a pena di nullità, del loro diritto alla nomina di un difensore di ufficio, delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui agli articoli 76 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e devono essere avvertite che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l’obbligo di retribuire il difensore nominato d’ufficio (comma 1). L’inosservanza dell’obbligo di informazione determina la nullità degli atti successivi. La scelta del difensore di ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell’Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia (comma 3). La nomina del difensore di ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse (comma 4). Con gli articoli dal 2 al 4 si è provveduto a disciplinare ex novo il procedimento di cui agli articoli 336 e seguenti del codice civile. Si tratta infatti di una materia in relazione alla quale, per la insufficienza della normativa, si sono create prassi differenziate presso i vari tribunali per i minorenni. Con il novellato articolo 336 del codice civile si è individuata la forma della domanda per i provvedimenti in tema di potestà dei genitori, stabilendo il suo contenuto. La stessa disposizione fissa la sequenza procedimentale: decreto di fissazione dell’udienza di comparizione; termine entro il quale il ricorso-decreto deve essere notificato; termini che devono intercorrere fra la data di notificazione e udienza di comparizione; possibilità per il giudice di adottare provvedimenti temporanei. Il successivo articolo 337 del codice civile individua la legittimazione attiva e quella passiva, stabilendo che le parti private non possono stare in giudizio senza il ministero o l’assistenza di un difensore. La stessa norma prevede la nomina di un difensore di ufficio con una disciplina identica a quella stabilita per i procedimenti di cui alla legge n. 184 del 1983. L’articolo 337-bis del codice civile stabilisce le modalità di costituzione delle parti e l’articolo 337- ter del codice civile enuncia le regole del procedimento. Con l’articolo 337-quater del codice civile è prevista l’audizione del minore secondo le regole fissate in tema di adozione. Il procedimento si conclude con ordinanza, immediatamente esecutiva, reclamabile alla sezione per i minorenni della corte d’appello, con le forme e nei termini di cui agli articoli 739 e seguenti del codice di procedura civile. L’articolo 337-sexties individua nel giudice di primo grado l’organo deputato alla vigilanza sulle condizioni stabilite per l’esercizio della potestà e per l’amministrazione dei beni del minore.


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