Mondo
Adozioni, al via le domande per i romborsi spese
Famiglia /Pubblicato il regolamento previsto in Finanziaria
E’ stato pubblicato in piena pausa estiva, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell?11 agosto, l?attesissimo regolamento per ottenere i rimborsi delle spese sostenute per le adozioni internazionali (dpcm 27 aprile 2006, «Funzionamento del Fondo di sostegno per le adozioni internazionali»).
I genitori che hanno concluso un?adozione tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2005 (e poi quelli che la concluderanno negli anni 2006 e 2007) potranno presentare domanda per ottenere il rimborso. Il termine fissato dal dpcm per effettuare la richiesta, solo per quest?anno, è stato prorogato al prossimo 30 novembre (per gli anni successivi varrà invece la scadenza del 31 luglio).
Le risorse disponibili per questa operazione sono state fissate nella scorsa Finanziaria (art.1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), ove si prevede l?autorizzazione alla spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 a favore del sopraindicato Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali.
Potranno fare domanda tutti i genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70mila euro, che abbiano adottato, secondo le disposizioni della legge 184, uno o più minori stranieri per i quali siano stati autorizzati l?ingresso e la residenza permanente in Italia nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre rispettivamente del 2005 (e poi del 2006 e 2007).
L?istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione (compilata utilizzando il modello prestampato allegato al decreto e scaricabile dal sito della Cai) va inviata come raccomandata e indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Commissione per le adozioni internazionali. Ad essa va allegata una serie di documenti, minutamente elencati nel decreto, tra cui la copia dell?autorizzazione all?ingresso e alla residenza permanente in Italia del minore/i, rilasciata dalla Cai; una certificazione rilasciata dall?ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante le spese sostenute dai genitori adottivi; la copia della dichiarazione dei redditi (mod. Unico o 730) relativa all?anno antecedente quello di presentazione del rimborso da cui si possa evincere l?ammontare del reddito complessivo. Sarà possibile chiedere il rimborso del 50% delle spese sostenute, non portate in deduzione.
Il decreto precisa che l?ammontare delle spese rimborsabili sarà pari al 50% (fino a un limite massimo di 6mila euro) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a 35mila euro. Sarà invece pari al 30% (fino a un massimo di 4mila euro) per i genitori adottivi con un reddito complessivo tra i 35mila e i 70mila euro. L?importo del rimborso ricevuto non è soggetto a imposizione fiscale.
Le risorse
L?ultima Finanziaria (art.1, comma 348, l. 266/2005) ha previsto una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 a favore del Fondo per il sostegno alle adozioni internazionali. Per chi ha adottato nel 2005 c?è tempo fino al 30 novembre 2006 per fare istanza di rimborso.
Dove spedire
A mezzo raccomandata A/R, l?istanza di rimborso va indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri ? Commissione per le adozioni internazionali, largo Chigi 19 – 00187 Roma. Utilizzare il ?Modello A? allegato al decreto e disponibile su www.commissioneadozioni.it
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