Sostenibilità
Adiconsum: sui mutui usurari il problema resta aperto
In una nota diffusa oggi, l'associazione dei consumatori sottolinea che la sentenza della Corte costituzionale ha lasciato delicate questioni irrisolte
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale emessa la scorsa settimana, la segreteria nazionale Adiconsum prende una posizione “tecnica” sulla questione mutui usurari.
“Dopo attento esame della sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 14 febbraio 2002 a proposito della legittimità o meno della legge n. 24/01 circa l?interpretazione autentica della legge 108/96 recante disposizioni in materia di usura, l?Adiconsum non ritiene esaurito il problema.” si legge nel comunicato diffuso oggi. “Andando oltre la decisione della Consulta circa la scelta del legislatore (dichiarata dalla stessa illegittima) di differire l?applicazione della legge dal 31.12.2000, data dell?entrata in vigore del decreto 394/00, al 3 gennaio 2001, andrebbe preso in considerazione il fatto di una possibile discriminazione tra mutuatari – continua la nota Adiconsum – È facile infatti capire che coloro che hanno stipulato contratti di mutuo che si estingueranno nel 2002-2003 non usufruiranno dello stesso beneficio di coloro che hanno sottoscritto un contratto più recente (comunque prima della fase di abbassamento dei tassi) che quindi, avendo più tempo per arrivare alla scadenza, potranno godere ampiamente del beneficio della legge 24/01”.
“Ci è chiaro che legittimando l?interpretazione autentica della legge 108/96 contenuta nella prima parte della legge 24 non si potrà applicare né la sanzione penale (perché non c?è usura) né la sanzione civile (gratuità del mutuo) nel caso in cui al momento della sottoscrizione del contratto il tasso fosse conforme al tasso-soglia,. Riteniamo però possibile che le rilevazioni trimestrali del tasso-soglia possano incidere nel rapporto di mutuo in corso”.
“Un altro problema interpretativo che ci siamo posti riguarda la legge sull?usura nel punto in cui stabilisce che il momento della ?dazione? (quando cioè si paga una rata) dimostra la sussistenza del reato di usura.
Come mettere dunque in relazione l?interpretazione autentica con la legge 108/96?
Dobbiamo pensare che laddove non ci sia stata pattuizione lecita, come potrebbe essere il caso dell?usuraio, debba applicarsi senza alcun ostacolo interpretativo la legge 108, e invece laddove la pattuizione ci sia stata (caso del rapporto banca-cliente) debba esserci la sostituzione del tasso usurario perché eccedente il tasso soglia, senza sanzioni né penali né civili.
Non vediamo altra interpretazione che renda compatibili le due leggi.
Ma se il contratto di mutuo è una pattuizione lecita a cui non si possono giustamente applicare le sanzioni penali e civili contro il reato di usura e l?usurarietà delle clausole riguardanti gli interessi, definire quando si è in presenza del reato e quando no sarà oggi più complicato per chi dovrà applicare le norme penali.
Al margine della sentenza della Corte Costituzionale restano altri due punti certi da sottolineare e cioè (come si legge nella relazione governativa) che la legge 24 si applica a tutti i tipi di interessi e che l?interpretazione autentica della legge 108 contenuta nella prima parte è applicabile ad ogni tipo di contratto di finanziamento. Come Adiconsum pertanto riteniamo che nel caso di forme di prestito diverse dal mutuo a tasso fisso il principio del tasso di sostituzione cioè il riportare il tasso di interesse entro il limite vigente (tasso-soglia) non dovrebbe incontrare ostacoli interpretativi”.
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