
Il tempo scorre inesorabile, come si suole dire!
E questo vale anche e soprattutto per i termini di legge. Che, tuttavia, possono esser prorogati, ma non all'infinito!
Ecco allora che la data del 3 agosto 2019, volenti o nolenti, si avvicina.
E con essa l'onere di affrontare il da farsi, in vista delle modifiche statutarie suggerite o imposte dalla Riforma (art. 101, comma 2, cts).
La domanda che tanti si/mi pongono, in questo momento, è una: cosa succederà agli enti che decideranno di non adeguarsi?
Proviamo a discuterne Venerdí 24 maggio, a Bergamo, insieme al Notaio Paolo Divizia, all'Ordine dei Commercialisti, all'Associazione dei giovani Avvocati, alla Fondazione della Comunità Bergamasca.
Cercheremo di rispondere alla domanda, a partire da un presupposto: poche certezze e molta prudenza, soprattutto per quegli enti che svolgano attività di imprenditoria sociale[1]!
Dopo il Convegno, però, mi piacerebbe metter a fattor comune i ragionamenti fatti.
Sperando di dare un contributo utile per cominciare ad orientare gli enti in questa delicata e complessa fase di attuazione della Riforma.
[1] Per un approfondimento, sia consentito anche il rinvio a A. Mazzullo, Diritto dell’imprenditoria sociale. Dall’impresa sociale all’impact investing, Giappichelli, 2019 e Id., Il nuovo codice del Terzo Settore. Profili civilistici e tributari, Giappichelli, 2019.

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