Camera: il testo unificato (n. 790 e abb.) di nove proposte di legge approvato il primo dicembre ridisegna il mercato degli affitti. I provvedimenti, messi a punto da deputati appartenenti a diverse forze politiche, era già stato licenziato dalla Camera e poi modificato dal Senato.
Due forme diverse di contratto, nuove regole per gli sfratti, sostanziosi incentivi per i proprietari. Il testo unificato di nove proposte di legge presentate da tutte le forze politiche, riscrive completamente le modalità per dare e prendere in affitto un immobile. Scompare l?equo canone ed entrano in vigore due modalità di contratto (art. 2): la prima è una forma di libero accordo tra le parti e dura quattro anni, rinnovabili per altri quattro. La seconda si basa su contratti – tipo messi a punto dagli enti locali e dura per tre anni, rinnovabile per altri due. Il proprietario potrà, per tutte e due le forme di accordo, rientrare in possesso dell?immobile, alla prima scadenza contrattuale, solo a condizione che (art. 3) la casa serva (a uso abitativo, professionale, commerciale o artigianale) a lui stesso, ai genitori, ai figli, alla moglie o ai parenti entro il secondo grado, oppure sia destinata a finalità pubbliche, sociali, assistenziali o culturali. Il contratto può essere rescisso alla prima scadenza se lo stabile è gravemente danneggiato, quando è prevista una ristrutturazione integrale, quando il proprietario intende vendere l?immobile e non è in possesso di altre case a uso abitativo oltre a quella in cui vive. Se il proprietario dovesse rientrare in possesso dell?abitazione violando la legge, sarà tenuto a versare all?affittuario sfrattato una penale non inferiore a 36 mensilità. Se la casa rimane vuota per più di 12 mesi dal giorno del mancato rinnovo del contratto, l?ex inquilino avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di prima. Sarà possibile anche stipulare accordi di natura transitoria (art.5) per soddisfare le esigenze degli studenti universitari. Le agevolazioni fiscali (art. 8) sono legate alle forme contrattuali scelte. Otterrà benefici solo il proprietario che applica la formula dei tre anni più due: la detrazione dall?Irpef (o dall?Irpeg se di proprietà di una società) sarà del 40,5 per cento. Chi è alle prese con un inquilino moroso non pagherà le tasse dalla convalida fino allo sfratto. Non ancora definite le agevolazioni per gli affittuari. Per ora è certo solo che chi ha un reddito annuo complessivo non superiore ai 21 milioni godrà del beneficio fiscale da subito. Chi guadagna di più potrà usufruire delle detrazioni a partire dal 2000. Sgravi anche sull?Ici: i Comuni ad alta densità abitativa potranno ridurre l?aliquota a carico dei proprietari che aderiscono ai contratti-tipo, mentre potranno aumentarla fino al due per mille per le abitazioni tenute sfitte. Per quanto riguarda gli sfratti (art. 6), la competenza passa dai magistrati ai pretori. Le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili sono tutte sospese per sei mesi, un periodo che si allunga fino a 18 per gli ultra sessantacinquenni, gli handicappati e i malati terminali. I motivi per cui il proprietario può richiedere lo sfratto sono gli stessi del mancato rinnovo del contratto alla prima scadenza. L?esecuzione può avvenire solo se il contratto è stato registrato, denunciato e il reddito derivante dall?affitto è stato dichiarato.
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