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Addio al regime fiscale per i cooperanti?

Abrogata la legge n. 49/1987, è sparita la figura del cooperante e forse anche il suo trattamento fiscale. Ma per rimediare c'è ancora tempo

di Gianpaolo Concari

Vi ricordate il regime agevolato di determinazione del reddito dei cooperanti. Mi riferisco a quello previsto dall’art. 54, comma 8-bis, TUIR in cui si dice che, in deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purché stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Il problema sorge perché la legge di riforma della cooperazione internazionale (n. 125/2014) va ad abrogare la legge 49/1987 e non ha riproposto né la figura del cooperante né ha modificato il TUIR, proponendo un sistema alternativo.

Così, i lavoratori che operano nelle organizzazioni non governative, non avranno più a disposizione un regime volto a compensare il fatto che, sovente, non esistono trattati contro le doppie imposizioni con i paesi in cui il cooperante lavora, il che comporta poi la tassazione sia nel paese in cui il cooperante lavora sia in Italia.

Già lo scorso anno ho affrontato l’argomento, evidenziando la difficoltà di predisporre correttamente il modello CUD o la certificazione dei compensi, oggi riunite nel modello CU – certificazione unica.
Attualmente tale modello non contiene specifiche indicazioni circa la modalità di dichiarazione dei compensi ai cooperanti per cui si presuppone che valgano le stesse indicazioni che ho riportato nel precedente intervento.

Ma la figura del cooperante si è perciò già estinta? Non esattamente e per giungere a questa conclusione c’è da fare un percorso tortuoso di “combinati disposti”.

Partiamo dal fatto che, secondo quanto disposto dall’art. 31, comma 1, legge n. 125/2014, la legge n. 49/1987 sarà abrogata dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13.

Andando a vedere quest’ultima disposizione, notiamo che l’intero articolo è dedicato all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, organismo il cui statuto è da definire mediante regolamento congiunto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dell’economia e delle finanze.

Lo statuto doveva essere pronto da tempo, visto che il termine era il 180° giorno dall’entrata in vigore della legge 125/2014. Ma si sa che i termini della pubblica amministrazione quasi mai sono perentori.

Mancando perciò l’Agenzia, non scatta il semestre dopo il quale sarà da ritenere definitivamente abrogata la legge 49/1987, con il che sono ancora vive (e lottano insieme a noi) le figure dei cooperanti e il conseguente trattamento fiscale dei loro compensi.

Ulteriore prova di ciò è il fatto che, alla chiusura di questo articolo, il Maeci ammette ancora le figure dei cooperanti nei contratti per i quali rilascia la conformità.

C’è ancora tempo perciò per un intervento legislativo per il riordino della materia.

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