Non profit

Acquisti da parte di un consigliere non autorizzato

L'associazione ne deve rispondere, salvo poi rivalersi sul consigliere steso

di Francesco Vollono

Sono il presidente di un’associazione sportiva dilettantistica. Un nostro consigliere, senza alcuna delibera del consiglio direttivo, ha acquistato un’attrezzatura che non ci serve assolutamente. Il fornitore vuole ora essere pagato dall’ente o da me quale presidente dello stesso. Come posso costringere il consigliere a pagare?.
L’associazione sportiva, come ben sappiamo, è un’organizzazione stabile di più soggetti tesa alla realizzazione e alla promozione di un comune interesse di carattere sportivo. Essa opera servendosi d’amministratori ( consiglieri) che, a seconda dei poteri, rappresentativi o meno, loro conferiti, si occupano della gestione e amministrazione degli affari.
In particolare, in merito all’operato di questi soggetti, la legge ritiene che l’associazione debba rispondere dell’attività svolta dagli amministratori anche nel caso in cui questi abbiamo operato al di fuori dei poteri loro conferiti, cioè abbiano stipulato rapporti economici con terzi in buona fede, seppur privi di un potere rappresentativo che legittimasse il loro operato. In altre parole il fornitore, che in buona fede credeva di stipulare una regolare contratto con l’associazione medesima, ha diritto di far valere il proprio credito nei confronti dell’associazione, la quale deve rispondere dell’operato dei propri amministratori, eseguito in suo nome ed interesse.
Questo però non priva l’associazione del diritto di ripetere quanto da lei versato indebitamente. L’associazione può sempre agire nei confronti dell’amministratore, sia bonariamente chiedendogli, tramite raccomandata, il risarcimento della spesa sostenuta dall’associazione e diffidandolo dei possibili provvedimenti legali, sia per via giudiziale, cioè presentandosi davanti ad un giudice per vedersi riconoscere il diritto di essere risarcita per l’intero importo della somma da lei versata, (in base al disposto dell’art. 2033 del codice civile) .
Ritengo quindi che il presidente dell’associazione in questione sia tenuto a saldare il fornitore con diritto di rivalsa sul consigliere.
STUDIO DESENZANI

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