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Accesso alla Corte Costituzionale: quale ruolo per gli enti di Terzo settore

Con le modifiche alle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale" si apre un canale diretto fra la Consulta e i soggetti sociali. Come spiega la costituzionalista dell'università di Milano, Lorenza Violini: «Adesso tocca a chi si sente davvero coinvolto nelle scelte fondamentali del Paese, farsi avanti e dare il proprio contributo, senza lasciare questo compito ad un gruppo ristretto di amici curiae, talora determinati solo dai propri interessi o dalle proprie concezioni etiche»

di Lorenza Violini

Recentemente sono state approvate alcune interessanti modifiche alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale. L’interesse per tale modifica non è di pura natura processuale, come di norma sono le regole contenute in tale atto normativo, che definisce le diverse fasi del processo davanti a tale organo. Esso si sostanzia, al contrario, per il fatto di estendere a soggetti istituzionali, ad enti non profit e ad esperti la possibilità di intervenire nelle cause che vengono discusse dai giudici della Consulta. Esse segnano pertanto un importante cambiamento nel modo con cui vengono istruite la cause davanti alla Corte stessa, ampliando in modo significativo il novero dei soggetti in grado di offrire il loro apporto di conoscenza sia sulle questioni giuridiche sia sugli elementi fattuali relativi alle decisioni del massimo organo di giustizia costituzionale, un organo che ha tra i suoi poteri anche quello – delicatissimo – di annullare le leggi approvate dal Parlamento.

Negli scorsi decenni la Corte ha introdotto diverse modifiche al suo modo di procedere e di decidere sulle questioni poste alla sua attenzione dai giudici o dai diversi poteri dello Stato. Il passo di oggi, che si inserisce in questo canale, ha una rilevanza che va oltre le singole questioni di dettaglio; esso esprime una più matura consapevolezza del senso della attività della Corte, non più chiusa in una sorta di torre d’avorio in cui conta solo il confronto astratto tra la norma costituzionale che si presume violata e il testo normativo su cui insiste il dubbio di costituzionalità. Questo “confronto”, cuore del giudizio di costituzionalità, si è già arricchito in molte importanti sentenze di riferimenti ai fatti, alle conoscenze scientifiche, ai progressi della scienza e della tecnica, alle acquisizioni della sociologia e della psicologia, alle regole dell’economia e della scienza delle finanze, segno di un raggio di azione che si è andato ampliando e che ha resole scelte compiute dalla Corte sempre più aperte ai segni dei tempi.

Resta, è ovvio, la responsabilità ultima di chi è chiamato a decidere in ultima istanza, di chi ha l’onere di giudicare senza lo scudo di un ulteriore controllo che non quello del proprio self restraint. E tuttavia la facoltà che ora viene ufficialmente conferita a soggetti esterni al processo (e quindi non formalmente parti del processo stesso) di dare il proprio apporto di scienza e di conoscenza alle questioni da decidere, consente di arricchire, estendendolo, il dibattitto sul caso e di mettere a disposizione dei giudici conoscenze nuove o aspetti che, in una società sempre più complessa come quella attuale, potrebbero anche restare sotto traccia.

Sta nascendo una nuova e più moderna forma di rappresentanza, che può essere “di interessi” ma che, oltre ai meri interessi materiali, estende il novero degli stessi a “interessi” che riguardano la collettività, le sue istituzioni e le formazioni sociali, parte integrante di una società viva e plurale

Conoscere di più per giudicare meglio: questa pare essere la ratio delle nuove norme. Esse concretizzano un sentimento che certamente alberga in seno alla Corte, quello di essere strutturalmente parte di una processo decisionale non chiuso in sé stesso ma aperto agli apporti di chiunque si senta di avere alcunchè da dire su questioni tanto delicate e cruciali quali quelle che sempre di più la Corte è chiamata a dirimere. Si crea così una nuova e più moderna forma di rappresentanza, che può essere “di interessi” ma che, oltre ai meri interessi materiali, estende il novero degli stessi a “interessi” che riguardano la collettività, le sue istituzioni e le formazioni sociali, parte integrante di una società viva e plurale, una società che talvolta non si sente sufficientemente rappresentata dagli organi propri della democrazia rappresentativa, quali lo sono i parlamenti e i partiti, che ha in sé una nuova e più matura concezione della partecipazione, in cui gli interessi dei singoli si trasformano (e qualche volta anche si sublimano) in modalità di costruzione del bene comune.

E, pertanto, questo nuovo passo chiama in causa la società tutta, sollecitata ad esercitare questa nuova forma di partecipazione tramite i propri soggetti istituzionali, gli enti di Terzo settore e il mondo dei tecnici, esperti dei loro specifici settori. Essi possono ora prendere parte a pieno titolo con impegno e senso di responsabilità allo svolgimento di un compito, quello del controllo sulla costituzionalità delle leggi emanate dal Parlamento, che – pur conferito ad uno degli organi supremi – tuttavia non deve essere sentito come estraneo e lontano ma deve e può essere ricompreso tra quei doveri di solidarietà, l’esercizio dei quali rientra appieno nella sfera di chi si sente parte attiva di un contesto sociale democratico.

Se la Corte ha aperto adesso tocca a chi si sente davvero coinvolto nelle scelte fondamentali del Paese, farsi avanti e dare il proprio contributo, senza lasciare questo compito ad un gruppo ristretto di amici curiae, talora determinati solo dai propri interessi o dalle proprie concezioni etiche. E’ invece quanto mai importante che il pluralismo dei valori (e dei relativi interessi) trovi soggetti sociali interessati a renderli di dominio pubblico, a riflettere su quanto la Corte deve decidere, a conoscere (naturalmente con un certo anticipo) quali sono le questioni rilevanti e sui cui dare un apporto, partecipando al processo costituzionale che, come ogni processo, ha poi le sue regole, i suoi limiti e le sue modalità di azione.

Aprire una riflessione su questi temi, anche da parte degli enti della società civile (e non solo delle istituzioni o degli esperti) può contribuire a rendere vivo un processo che finora è stato prevalentemente chiuso nei locali della Cosulta ma anche a rendere vivace il dibattito sui media, coinvolgendoli in litigations anche finalizzate a ottenere dalle istituzioni quelle innovazioni finalizzate a migliorare i contesti normativi, politici e amministrativi che non sempre riescono a trovare spazio negli ordinari canali di partecipazione. Tali litigations diventano in questo modo strategiche. Se l’uso di questo strumento diventerà una forma nuova di responsabilità, le nuove norme adottate dalla Consulta avranno dato un contributo alla società tutta.

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