L.R. 20 novembre 1987, n. 75.
Nuove norme in materia di cooperazione ed associazionismo.
(B.U. n. 19 Straord. del 2 dicembre 1987).
Art. 1.
La Regione promuove, nell’ambito del proprio territorio, lo sviluppo della cooperazione fra singoli cittadini e fra imprese, favorendo la promozione, la diffusione, la organizzazione e l’assistenza alle singole cooperative ed ai consorzi cooperative, attraverso l’attività delle sezioni regionali delle Associazioni Nazionali Cooperative legalmente riconosciute.
A tal fine la Regione concede contributi a dette associazioni sulla base di iniziative programmate secondo i criteri e le modalità illustrati nei successivi articoli, allo scopo di sviluppare la cooperazione nelle zone e nei settori ove essa è meno diffusa (1).
Accedono ai benefici di cui alla presente legge le iniziative dirette a favorire lo sviluppo della cooperazione e dell’associazionismo coerenti con le priorità programmatiche della Regione, desumibili dal Piano di Sviluppo regionale e dalla normativa organica dei diversi Settori (2).
Art. 2. (3)
Art. 3. (4)
1. Le risorse rese annualmente disponibili dal Bilancio regionale sono dirette ad incentivare:
a) per il 30% le iniziative che si realizzino in aderenza alle priorità, geografiche o di Settore, delineate annualmente in apposito documento di indirizzi della G.R.;
b) per il 70% residuo sono finanziate iniziative autonomamente elaborate dalle Sezioni regionali delle Associazioni nazionali delle Cooperative giuridicamente riconosciute dirette a:
– promuovere il rafforzamento della Cooperazione attraverso la creazione di strutture consortili che superino situazioni di eccessiva frammentazione;
– ricercare le modalità di implementazione di meccanismi collettivi di accesso al credito ed alle garanzie;
– stimolare la partecipazione dell’associazionismo cooperativo alla costituzione di Società miste;
– assistere le Cooperative sociali nella progettazione di L.S.U., ai sensi dell’art. 1 – c. 18 – della L. 608/96;
– promuovere attività di informazione mirata alla divulgazione delle conoscenze di nuove normative e/o procedimenti di natura fiscale o finanziaria, nonché di tecniche gestionali ed organizzative innovative.
Artt. 4. – 5. (5)
Art. 6. (6)
1. La G.R. definisce con atto deliberativo, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento delle iniziative, le priorità geografiche e/o di settore cui destinare il 30% delle risorse previste dal Bilancio dell’esercizio corrispondente.
2. Tutte le iniziative riferibili sia alla lettera a) che alla lettera b) dell’articolo 3, così come modificato dalla presente legge, formano oggetto di puntuale elaborazione progettuale, le cui modalità di formulazione sono specificate con l’atto deliberativo di cui al comma 1, che ne individua altresì i criteri di valutazione.
3. Le proposte progettuali debbono essere trasmesse, a mezzo racc. A.R., entro il termine perentorio del 28/2 di ciascun anno. Per la loro valutazione e graduazione è sostituito un Comitato composto da:
– 1 Dirigente regionale, che lo presiede;
– 2 Esperti in questioni di Associazionismo cooperativistico scelti tra docenti universitari in materie economiche, professionisti iscritti all’Albo dei Commercialisti e Dirigenti del Ministero del Lavoro. Funge da Segretario un Funzionario del Servizio lavoro – Emigrazione.
4. Agli Esperti esterni compete il compenso stabilito nell’Atto deliberativo che istituisce il Comitato, assumendo a riferimento i tempi presunti di lavoro e le tariffe libero professionali vigenti, nel testo massimo complessivo del 2% delle risorse da conferire annualmente.
5. Per la quota di cui alla lettera b) dell’articolo 3, così come modificata dalla presente legge, ciascuna Associazione può concorrere all’affidamento della realizzazione di iniziative che, valutate positivamente dal Comitato, cumulativamente determinino un accesso alle risorse di cui alla stessa lettera b) non superiore alla percentuale di rappresentatività regionale dell’Associazione, accertata annualmente e dichiarata con l’atto deliberativo di cui al comma 1, ponderando al 50% la consistenza numerica delle Cooperative affiliate e quella dei Soci delle stesse.
6. Il Comitato completa l’esame dei progetti di cui ai citati punti a) e b) entro trenta giorni dal suo insediamento, comunicando al Servizio Lavoro la graduatoria redatta. La Giunta approva la graduatoria dei progetti da finanziare entro 30 giorni dal completamento dei lavori del Comitato.
Art. 7. (6)
1. L’erogazione dei contributi avviene con la seguente scansione:
– il 50%, a titolo di acconto, in esito all’approvazione dell’elenco dei progetti ammessi, previa presentazione di garanzia fidejussoria di pari importo;
– il restante 50% a saldo, previa presentazione di una relazione illustrativa del programma realizzato sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dalla certificazione rilasciata dal Collegio dei revisori dei conti, composto a termini di normativa vigente, in merito alla corrispondenza tra il progetto realizzato e le spese sostenute, ed alla congruità di queste ultime.
2. Le Associazioni cooperative beneficiarie degli incentivi realizzano gli interventi entro il 31.12 dell’anno di riferimento, ed inoltrano la richiesta di saldo entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
3. La documentazione contabile, riferita a ciascun progetto finanziato, deve essere trattenuta agli Atti della Associazione per almeno 10 anni, e resa disponibile per gli eventuali accertamenti disposti dalla Regione.
Art. 8. (7)
Art. 9.
Con la presente legge viene istituito, a cura della Giunta regionale, Servizio Lavoro, l’Albo regionale delle Cooperative con scopi di programmazione, coordinamento ed attuazione degli interventi regionali a favore della cooperazione e dell’associazionismo cooperativo che garantiscano requisiti di mutualità.
Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, nell’ambito delle funzioni e dei compiti loro attribuiti dalle norme vigenti e dalla presente legge, promuovono l’iscrizione all’Albo degli Enti cooperativi loro associati.
Art. 10.
I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi erogati allo stesso titolo dalla Regione e da altri Enti.
Art. 11. (Norma finanziaria).
(Omissis).
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(1) Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 23 dicembre 1997, n. 156.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 23 dicembre 1997, n. 156.
(3) Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 23 dicembre 1997, n. 156.
(4) Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 23 dicembre 1997, n. 156.
(5) Articoli abrogati dall’art. 1 della L.R. 23 dicembre 1997, n. 156.
(6) Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 23 dicembre 1997, n. 156.
(7) Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 23 dicembre 1997, n. 156.
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