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Abruzzo LR 58/89Volontariato, Associazionismo ed Albo regionale per la Protezione Civile

di Redazione

L.R. 20 luglio 1989, n. 58.
Volontariato, Associazionismo ed Albo regionale per la Protezione Civile.
(B.U. n. 29 del 31 agosto 1989).

Titolo I
NORME GENERALI SULLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Art. 1. (Definizione e finalità del volontariato di protezione civile).
La Regione Abruzzo, nell’ambito delle proprie competenze, e nei limiti delle leggi dello Stato vigenti in materia, e di quanto previsto dall’art. 2 della legge regionale 14 maggio 1985, n. 37, riconosce l’opportunità di disciplinare i rapporti con il volontariato di protezione civile, quale espressione di solidarietà umana e sociale, tendente alla consapevole e sempre maggiore partecipazione del cittadino all’azione pubblica.
Ai fini della presente legge, si intende per volontariato di protezione civile l’attività prestata, senza remunerazione alcuna, dai cittadini aderenti liberamente ad apposite Associazioni (1) che agiscano senza scopo di lucro, e siano capaci di assolvere a compiti di previsione e/o prevenzione degli eventi calamitosi, o di soccorso al verificarsi di questi, e che tali finalità prevedono esplicitamente nei propri statuti.

Art. 2. (Associazioni comunali generiche per la protezione civile).
I Comuni, nella prospettiva primaria dell’autotutela delle comunità locali e per gli scopi e le attività di protezione e soccorso, possono promuovere la costituzione di Associazioni comunali di Volontariato generico anche attraverso invito pubblico; dette Associazioni sono assoggettate a tutte le disposizioni contenute nella presente legge.
Tali Associazioni sono formate da cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti e stabilmente domiciliati nel territorio comunale, disposti a prestare la loro opera in attività di protezione civile, senza fini di lucro o di vantaggi personali, a sostegno dell’azione del Comune, in collaborazione con le Istituzioni e con altre Associazioni di Volontariato.

Art. 3. (Convenzioni).
Al fine di valorizzare le specifiche competenze e capacità, possedute nei settori di interesse per la protezione civile delle Associazioni di Volontariato, la Regione e gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni con quelle che, aventi la sede legale nel territorio regionale, risultino iscritte all’Albo di cui al successivo art. 8.
Possono essere iscritte all’Albo regionale, previsto dalla presente legge, e stipulare convenzioni con la Regione e/o con gli enti locali, anche le Associazioni a carattere nazionale, aventi sedi, sezioni o circoli nella Regione Abruzzo.
Resta fermo quanto stabilito al Titolo III, artt. 13 e 14 della L.R. n. 37/85.
La Giunta regionale e gli enti locali, ciascuno per la propria competenza, procedono, con apposito provvedimento amministrativo, alla stipula delle convenzioni di cui al presente articolo.
Delle convenzioni stipulate dagli enti locali con le Associazioni e dei successivi rinnovi o disdette, entro 30 giorni dalla adozione del relativo provvedimento formale, è inviata copia autentica al Servizio per la Protezione Civile della Regione, a cura dell’Ente pubblico contraente.
L’Associazione risponde delle attività dei singoli soci nell’impiego, della qualificazione di questi e della loro idoneità fisica, rimanendo comunque esonerato l’Ente pubblico convenzionato da ogni responsabilità, anche derivante da imperizia o illegittimo comportamento; a tal fine le stesse Associazioni devono provvedere ad accertare l’idoneità fisica ed i necessari requisiti morali dei volontari organizzati.

Art. 4. (Autosufficienza nell’impiego).
Ciascuna Associazione di Volontariato deve essere compiutamente organizzata ed autonomamente dotata delle attrezzature necessarie per operare nel settore prescelto, anche in occasione di impiego prolungato.
A tale scopo l’Associazione di Volontariato deve assicurare la completa autonomia operativa, attraverso propri mezzi di trasporto e di sussistenza, in grado di garantire anche il ricovero e gli
approvvigionamenti per il personale impiegato.

Art. 5. (Aggiornamento professionale).
La Giunta regionale, avvalendosi del proprio Servizio per la Protezione Civile, anche d’intesa con gli enti locali interessati, può organizzare corsi di formazione ed aggiornamento professionale per le Associazioni iscritte all’Albo regionale di cui al successivo art. 8.
Limitatamente alla durata del corso, ove le attività addestrative lo richiedano, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge.

Art. 6. (Mezzi ed attrezzature).
La Regione o l’ente locale, al fine di rendere più efficace l’operatività delle Associazioni iscritte all’albo, di cui al successivo articolo 8, può mettere, a disposizione di queste, materiali ed attrezzature integrative o speciali.
I beni di cui al comma precedente sono di norma conferiti alle Associazioni in comodato o in uso.

Art. 7. (Priorità).
Le attività promosse dalla Regione per favorire la organizzazione e la formazione, nonché la possibile fornitura di mezzi ed attrezzature speciali, di cui ai precedenti articoli 5 e 6, sono prioritariamente rivolte alle Associazioni di Volontariato che, iscritte all’Albo regionale di cui al successivo articolo 8, siano regolarmente convenzionate con la Regione medesima o con l’ente locale, avendosi in tal caso particolare riguardo per quelle cui sono attribuite specifiche funzioni nell’ambito dei piani comunali, provinciali e regionale, di protezione civile.

Titolo II
DELL’ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE
CIVILE

Art. 8. (Albo regionale delle Associazioni di Volontariato).
La Regione, al fine di individuare le Associazioni con le quali instaurare rapporti di convenzione ai sensi della presente legge, istituisce l’Albo regionale delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile.
Tale Albo, differenziato per Associazioni specializzate e per quelle generiche, di cui al precedente art. 2, è articolato per specialità e distinto per dimensione territoriale di disponibilità all’impiego: comunale, provinciale, regionale, nazionale.
Possono essere iscritte all’Albo regionale le Associazioni di Volontariato che ne facciano espressa domanda e che, legittimamente costituite ed aventi almeno 7 iscritti, abbiano tra le proprie finalità statutarie lo svolgimento, senza scopo di lucro, di attività utili al conseguimento degli obiettivi di protezione civile.

Art. 9. (Domanda di iscrizione, documentazione).
La domanda di iscrizione all’Albo deve essere corredata dello statuto dell’Associazione in copia conforme e delle schede illustrative, che sono appositamente predisposte in Fac-simile dal Servizio di Protezione Civile della Regione, contenenti gli estremi dell’atto pubblico di costituzione dell’Associazione (2) , il recapito della sede, della sezione o del circolo di questa, oltre alcune informazioni riguardanti: l’area territoriale nel cui ambito è possibile l’impiego, la specializzazione o le specializzazioni per le quali è data la disponibilità, l’organigramma della struttura, le procedure e i riferimenti per l’attivazione.
Alla domanda di iscrizione devono essere allegati gli elenchi dei soci, completi della professionalità individuale nell’impiego, nonché la distinta dei beni e delle attrezzature possedute dall’Associazione e da questa impegnabili nella conduzione dell’intervento.

Art. 10. (Presentazione della domanda, termini).
La domanda di cui al precedente art. 9 è indirizzata al Presidente della Giunta regionale ed è presentata, entro il termine perentorio del 30 aprile di ogni anno, presso il Comune nel quale è ubicata la sede sociale, la sezione o il circolo della Associazione.
Il Sindaco, nel trasmettere al Presidente della Giunta regionale la domanda di iscrizione, entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno, provvede ad unire una propria nota informativa sulla singola Associazione con particolare riguardo alla organizzazione ed alla affidabilità della stessa.

Art. 11. (Iscrizione e decorrenza).
L’iscrizione all’albo regionale delle associazioni di volontariato per la protezione civile è disposto dal Presidente della Giunta regionale ed è efficace, a tutti gli effetti, a decorrere dalla data di esecutività del relativo decreto (4).

Art. 12. (Iscrizione delle Associazioni di Volontariato generico, limiti).
L’iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni di Volontariato Generico, di cui al precedente articolo 8, è consentita nei seguenti limiti:
– per Comuni sino a 5.000 abitanti: n. 2 Associazioni;
– per Comuni da 5.001 a 15.000 abitanti: n. 3 Associazioni;
– per Comuni da 15.001 a 30.000 abitanti: n. 4 Associazioni;
– per Comuni da 30.001 a 50.000 abitanti: n. 6 Associazioni;
– per Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti: n. 8 Associazioni;
– per Comuni oltre 100.000 abitanti: n. 12 Associazioni.
Ai fini del presente articolo le eventuali sezioni decentrate delle Associazioni di Volontariato generico concorrono all’esaurimento del numero massimo previsto dal Comune.
Per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le domande di iscrizione vengono esaminate per l’accertamento dei requisiti prescritti dalla presente legge, privilegiando quelle Associazioni che, in ordine di priorità, presentano la migliore affidabilità rispetto ai requisiti medesimi, avuto riguardo anche alle note informative di cui al precedente articolo 10.
A parità di condizioni viene rispettato l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 13. (Pubblicazione dell’Albo regionale).
Annualmente, di norma entro il mese di gennaio, L’Albo regionale delle Associazioni di Volontariato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Dell’Albo regionale e dei relativi aggiornamenti è data apposita comunicazione al Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile ed ai Prefetti della Regione.

Art. 14. (Sospensione delle iscrizioni).
Il Presidente della Giunta regionale, su relazione motivata del Servizio per la Protezione Civile, d’intesa con la competente Commissione consiliare permanente, decide, fissandone la decorrenza e la durata, la temporanea sospensione di nuove iscrizioni all’Albo di cui all’art. 8 della presente legge. Il relativo provvedimento, divenuto esecutivo, è pubblicato sul primo numero utile del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Con le stesse modalità può essere disposta la cancellazione dall’Albo nei confronti delle Associazioni che abbiano dato prova di inidoneità, adeguatamente documentata e motivata.

Titolo III
DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE

Art. 15. (Assicurazioni).
Le Associazioni di Volontariato convenzionate ed iscritte all’Albo regionale devono provvedere ad assicurare i propri associati, a fronte di ogni rischio, almeno ogni qualvolta questi sono impegnati in attività per la protezione civile.
Tali oneri, limitatamente al periodo di effettivo impiego, fanno parte delle spese per le quali è concesso il contributo di cui al successivo articolo 16.
Per le Associazioni convenzionate con la Regione, il periodo di effettivo impiego è definito con stretto riferimento alle richieste di attivazione e alle disposizioni di cessazione fatte dal Servizio per la Protezione Civile.
Ove l’impiego sia chiesto all’Associazione dall’ente locale, il riferimento per l’eventuale assunzione degli oneri di cui al presente articolo è definito nell’ambito della convenzione sottoscritta fra i contraenti.

Art. 16. (Contributi alle Associazioni convenzionate).
Qualora, nell’ambito del rapporto di convenzione con la Regione, l’Associazione sia effettivamente attivata dal Servizio per la Protezione Civile, limitatamente al periodo di impiego nelle attività di previsione, prevenzione, o legate alla emergenza, a fronte delle spese sostenute, detta Associazione ha titolo ad ottenere dalla Regione stessa un contributo in denaro secondo criteri e modalità stabilite dalla giunta regionale (3).
Il contributo concesso, che non può in nessun caso superare l’ammontare delle effettive spese sostenute e formalmente documentate, non è utilizzabile dalle Associazioni per compensi diretti o indiretti in favore dei singoli volontari in ragione del loro impiego.
La richiesta del contributo, corredata della legittima documentazione di spesa e completata dal quadro economico analitico sottoscritto dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Associazione, è indirizzata al Presidente della Giunta regionale che, per l’istruttoria, si avvale del Servizio per la Protezione Civile.
La procedura, di cui al comma precedente, non si applica nei casi previsti dalla L.R. 14 maggio 1985, n. 37, all’art. 6.
Ove l’impiego sia chiesto dall’ente locale convenzionato, l’eventuale concessione del contributo per rimborso spese in favore dell’Associazione è regolata nella convenzione stessa e rimane a carico dell’ente interessato, salvo quanto previsto al successivo art. 17.
L’onere di cui al presente articolo sussiste per la Regione o per l’ente locale, sempreché a ciò non provveda il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile.

Art. 17. (Contributi degli Enti locali).
Gli oneri derivanti agli enti locali per l’applicazione dei precedenti articoli 15 e 16, limitatamente alle situazioni di comprovata emergenza, sono valutati nell’ambito degli interventi previsti dal comma 1 dell’art. 2 della L.R. 14 maggio 1985, n. 37.
Ferma restando la documentazione di spesa e contabile, di cui al precedente art. 16, il contributo della Regione in favore dell’ente locale, per le spese sostenute ai sensi del presente titolo e nei limiti di cui al precedente comma, è definito nella percentuale variabile dal 20% al 55% degli oneri effettivamente sopportati e legittimamente dimostrati.

Titolo IV
NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 18. (Prima applicazione).
Per l’anno di prima applicazione della presente legge, le domande di iscrizione all’Albo regionale debbono essere prodotte, nella forma e con le procedure stabilite nel precedente titolo III, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e devono pervenire alla Regione entro e non oltre i successivi 30 giorni.
Per la decorrenza della prima iscrizione, per la pubblicazione dell’Albo e per la relativa comunicazione al Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, si applicano le disposizioni previste nei precedenti artt. 11 e 13.

Art. 19. (Norma finanziaria).
A far tempo dal primo anno di formazione dell’Albo regionale di cui al precedente art. 8, gli oneri, conseguenti all’attivazione di quanto previsto dalla presente legge, gravano sul Fondo regionale di solidarietà, istituito dalla L.R. 14 maggio 1985, n. 37, e rifinanziato con la L.R. 7 febbraio 1989, n. 11, nel limite massimo del 20% dello stanziamento annuale iscritto al pertinente capitolo di spesa.

Art. 20. (Norma abrogativa).
Con l’entrata in vigore della presente legge è abrogata ogni precedente e diversa norma regionale in materia di volontariato per la protezione civile.

Art. 21. (Urgenza).
(Omissis).

_____________________
(1) Comma così modificato con art. 8 L.R. 13 giugno 1991, n. 25.
(2) Espressione così modificata con art. 8 L.R. 13 giugno 1991, n. 25.
(3) Comma così modificato con art. 8 L.R. 13 giugno 1991, n. 25.
(4) Articolo così sostituito con art. 5 L.R. 14 dicembre 1993, n. 72.

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