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Abruzzo LR 38/97 Rifinanziamento L.R. 8.11.1994, n. 85 recante «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale».
di Redazione
L.R. 22 aprile 1997, n. 38.
Rifinanziamento L.R. 8.11.1994, n. 85 recante «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale».
(B.U. n. 9 del 20 maggio 1997).
Art. 1.
1. La L.R. 8.11.1994 n. 85, concernente «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale» è rifinanziata nella misura di lire 2.150.000.000 (duemilacentocinquantamilioni).
Art. 2.
1. (1).
2. Le risorse di cui all’art. 1 sono utilizzate, fino all’entrata in vigore della presente legge (2), per soddisfare le richieste presentate ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 85/94, dopo la fase di prima applicazione temporalmente definita dal comma 4 dello stesso articolo, per le quali la Commissione regionale di cui all’art. 17 esprima o abbia espresso parere di ammissibilità al contributo, le risorse residue sono utilizzate (3), quanto al 50%, per il rafforzamento delle competenze di Soci e lavoratori delle Cooperative sociali, attraverso idonee iniziative formative: la residua disponibilità si aggiunge allo stanziamento individuato nel comma 1, per essere utilizzata come da Regolamento. Dall’entrata in vigore di esso, non trova ulteriore applicazione l’art. 16 della L.R. 8.11.1994 n. 85.
Art. 3.
1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato per l’anno 1997 in lire 2.150.000.000, si provvede ai sensi dell’art. 38 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000, partita n. 28 – Elenco n. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1996.
2. Nello stato di previsione della spesa, il Cap. 22436 denominato: «Fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale» è incrementato in termini di sola competenza di lire 2.150.000.000.
Art. 4.
1. La presente legge comporta l’erogazione di incentivi di minima consistenza a cooperative prive di fini di lucro. Essa non soggiace, pertanto, agli obblighi di notifica comunitaria sanciti dall’art. 93.3 del Trattato di Roma.
Art. 5.
1. La presente legge è dichiarata urgente. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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(1) Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 139.
(2) Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 139.
(3) L’art. 2, alinea 3, della L.R. 17 dicembre 1997, n. 139 dispone quanto segue: “le espressioni che seguono, fino alla fine del comma 2, le parole «le risorse residue sono utilizzate», sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «fino a 360 milioni, per il rafforzamento delle competenze gestionali delle cooperative sociali, mediante idonee iniziative formative da realizzare attraverso i Centri Regionali di formazione professionale, che si avvarranno della collaborazione progettuale e dell’assistenza, in fase di realizzazione dell’attività, della Cattedra di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche della Facoltà di Economia e Commercio dell’università G. D’Annunzio di Chieti. Le residue risorse concorrono ad implementare la disponibilità finanziaria del Fondo unico per le politiche del lavoro istituito con L.R. 16.9.97 n. 101, e possono essere impegnate per le destinazioni in essa contemplate. A tal fine, la denominazione del Cap. 22436 (Fondi regionali) inserito nello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio è integrata aggiungendo, in calce, le parole e Fondo unico per le Politiche del lavoro.»”
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