Leggi regionali
Abruzzo e Puglia, niente Irap per gli Enti di Terzo settore
Nelle rispettive leggi di bilancio le due regioni hanno deliberato l'esenzione dall'Irap per tutti gli Enti di Terzo settore iscritti al Runts. Anche l'Emilia Romagna conferma l'aliquota agevolata per le onlus già iscritte ai registri regionali e per le odv
IIl 28 dicembre è stata approvata la legge di bilancio 2024/2026 della Regione Abruzzo, dove è stato inserito, su richiesta del Partito Democratico, l’articolo 14bis che di fatto recepisce le richieste contenute nella risoluzione precedentemente approvata in merito all’esenzione dell’Irap per le ex onlus e le aps confluite nel Runts. Il testo approvato prevede l’abrogazione dell’art 15 della Legge Regionale 1 febbraio 2023, n. 6 che introduceva l’esenzione e stabilisce che «a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2024 ed altresì per i periodi di imposta 2025 e 2026, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è disposta l’esenzione dal pagamento dell’IRAP per i soggetti passivi di cui all’art. 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446/1997, considerati Onlus ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/97 (L.R. 17 aprile 2003 n. 7 art. 43 commi 1 e 3), nonché per le organizzazioni di volontariato e per le associazione di promozione sociale trasmigrate nel Runts». L’estensione a tutte le associazioni iscritte al Runts dell’esenzione dall’Irap vale 3,9 milioni di euro di minori entrate nel triennio.
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Qui Puglia
Anche la Regione Puglia nei giorni scorsi ha deliberato in materia di esenzione dell’Irap: qui erano esenti le Onlus, ma ora la Regione ha deciso che tutti gli enti del Terzo settore non pagheranno l’Irap. Così afferma il presidente del gruppo Pd in consiglio regionale, Filippo Caracciolo, in un comunicato: «Contrariamente a quanto avviene in altre regioni italiane, in Puglia gli enti del Terzo settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso e altri enti del terzo settore) iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore saranno esentati dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive. Con i loro servizi, attinenti al mondo del welfare e non solo, gli enti del terzo settore e i volontari che li animano svolgono attività di interesse generale di fondamentale supporto per i cittadini”.
A questa agevolazione va aggiunta l’estensione dell’esenzione del pagamento della tassa auto su ambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di persone, di proprietà delle organizzazioni iscritte nell’archivio unico delle onlus, delle onlus di diritto e delle organizzazioni che hanno perfezionato la propria iscrizione al Runts.
Qui Emilia Romagna
Anche l’Emilia Romagna – che sull’Irap prevedeva una aliquota agevolata al 3,21% per le Onlus e le cooperative sociali – in legge di bilancio ha dato una risposta sul fronte Irap e Enti di Terzo settore. La legge regionale 28 dicembre 2023, n. 17 all’articolo 14 modifica l’articolo 7 della legge regionale n. 48 del 2001, inserendo il seguente articolo 1 bis: «Fino alla data di abrogazione dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi di quanto previsto dall’articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è riconosciuta, senza soluzione di continuità, l’aliquota agevolata dell’Irap nella misura indicata nel comma 1 e limitatamente all’attività istituzionale esercitata: ai soggetti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) purché provenienti dall’Anagrafe delle Onlus o dal preesistente Registro regionale delle organizzazioni di volontariato; alle associazioni iscritte nella sezione “a) Organizzazioni di volontariato” del Runts».
Qui Sardegna
La Sardegna già con la legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 pubblicata il 24 ottobre 2023 aveva stabilito con l’art. 155 che «fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all’Anagrafe delle onlus alla data del 21 novembre 2021 o in data successiva nel caso di richiesta di iscrizione presentata anteriormente, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 5, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Legge finanziaria 2003), in materia di esenzione dal pagamento dell’Irap. L’esenzione opera anche nelle seguente ipotesi: a) perdita della qualifica di onlus a seguito dell’adeguamento del proprio statuto al Codice del Terzo settore (CTS) e della conseguente iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore; b) trasmigrazione automatica al predetto registro, secondo le modalità descritte dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, purché l’Ente possa qualificarsi come ente non commerciale, ossia svolga in via esclusiva o prevalente le attività di cui all’articolo 5 in conformità ai criteri indicati ai commi 2 e 3 dell’articolo 79 del CTS, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno l’esercizio di attività di impresa, fermo restando il rispetto della normativa dell’Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea.
In foto, Michele Emiliano presidente della Regione Puglia. Foto di Remo Casilli/Sintesi
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