Politica

ABIO: «Privilegiare le esperienze positive fra terzo settore e ospedali»

Anche Fondazione ABIO accoglie l’invito del Primo Ministro e presenta i punti di interesse per l'organizzazione della riforma del Terzo settore. «Fra noi e le strutture ospedaliere, una collaborazione reale, paritaria, concreta»

di Redazione

Per Fondazione ABIO Italia Onlus per il bambino in ospedale le note seguenti che si riferiscono ai punti della bozza di emissione governativa sono a cura di Francesca Sabbadini, responsabile coordinamento e sviluppo e Maria Ciaglia, Responsabile Relazioni Esterne.

Nel generale riordino del Sistema Sanitario Nazionale è indispensabile valorizzare e sostenere un meccanismo efficace e collaborazioni virtuose già avviate, privilegiare le esperienze positive in cui l’Ospedale e Terzo Settore hanno integrato la logica della sola sussidiarietà e hanno realizzato forme articolate di collaborazione reale, paritaria, concreta.

Certificazione ABIO SIP della Qualità delle pediatrie9 Aziende Ospedaliere italiane hanno dal 2012 ad oggi ottenuto la qualifica “All’altezza dei bambini” . Un sistema di valutazione nazionale della qualità dell’Azienda Ospedaliera sull’area Pediatrica, basato su strumenti professionali nati dalla collaborazione attiva di volontariato pediatrico (Fondazione ABIO Italia) + mondo medico (pediatri) + società scientifica (Società Italiana di Pediatria) può e deve diventare criterio a disposizione di chi si impegna a riformare il Sistema a livello materiale e organizzativo.

PUNTO 1 Riteniamo che sia opportuno lavorare su tutti i punti riportati in merito nelle Linee Guida. In particolare: necessario rendere più snello e meno burocratico l’iter di riconoscimento delle persone giuridiche, stabilendo un ammontare fisso del fondo destinato a tutela dei creditori dell’ente. La somma da destinare a detto fondo dovrebbe essere tale da poter essere “raggiungibile” da gran parte degli enti associativi.La riforma del codice civile deve essere improntata alla minore invasività possibile dell’attuale assetto statutario delle associazioni, al fine di non richiedere in pochi mesi – come successo nel 1998 – modifiche statutarie(spesso solo formali) a centinaia di migliaia di enti.

PUNTO 2 Anche qui si ritiene necessario rendere più snello e meno burocratico l’iter di iscrizione e di mantenimento della stessa nei registri del volontariato, evitando che le Regioni e le Province richiedano requisiti sostanziali differenti, totalmente scollegati dalla L 266/91.In generale, la figura del volontario e l’organizzazione di volontariato devono essere tutelati in modo specifico – nel senso che devono essere esplicitamente previsti – nelle norme specifiche relative alla privacy, ai requisiti di compatibilità con il ruolo (vedi dibattito emerso a seguito del D. Lgs. 39/14 relativo ai lavoratori, aperto anche sul versante volontariato) alla sicurezza ecc., riducendo al minimo gli adempimenti a carico delle organizzazioni.Auspichiamo una definizione del ruolo e dello status specifico del volontario, un codice comune di riferimento per responsabilità, diritti e doveri: che ne stabilisca elementi portanti e qualificanti e che aggiunga un’indicazione positiva per le attività svolte dalle organizzazioni come supporto alla qualità e alla preparazione professionale per il servizio svolto (formazione).

PUNTO 5 Il testo unico del terzo settore non deve essere meramente compilativo ma riunire in modo organico e coerente le differenti norme, anche limitandosi alle sole leggi speciali, lasciando le materie specifiche (ad es. fiscali) all’interno delle norme specifiche (es. deduzioni e detrazioni delle erogazioni nel TUIR).Auspichiamo anche la definizione di un contratto di lavoro collettivo appositamente pensato, che tenga conto delle specificità delle organizzazioni e dei lavoratori del settore, in modo da non doversi più basare su contratti di riferimento di aree diverse per mansioni, obiettivi e modalità di prestazione,come quelli del commercio. Il contratto di assunzione per il Terzo Settore dovrebbe prevedere una riduzione del costo del lavoro (imposte, agevolazioni ad esempio in ingresso e durata delle collaborazioni) e del carico contributivo per l’organizzazione.

PUNTO 22 Il riordino della fiscalità dovrebbe prendere spunto da alcuni principi riferiti principalmente alle organizzazioni di volontariato e alle Onlus: il primo è di mantenere la fiscalità premiale, prevedendo, dove ci fosse un’esenzione o esclusione da un tributo, anche la non assoggettabilità agli adempimenti sottesi.Inoltre sarebbe da ripristinare l’esenzione o pagamento misura fissa di imposta di registro per acquisto a titolo oneroso di immobili come pre 1.1.14. Il secondo principio dovrebbe prevedere applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale delle imposte locali (segnatamente IRAP e IMU), riducendo al minimo gli squilibri.Il terzo principio è quello di prevedere semplificazioni negli adempimenti, come ad esempio per la realizzazione delle manifestazioni di sorte locali (art 13 e 14DPR 430/01) soggette ad adempimenti non alla portata delle organizzazioni meno strutturate.Il quarto principio riguarda la certezza relativa a quali siano le attività di natura commerciale, o accessorie o marginali a cui gli enti possano far riferimento. Il DM 25.5.95 risulta superato nella definizione delle attività (per le organizzazioni di volontariato) e non riferisce se per marginalità sia da intendersi anche quella di natura quantitativa. In merito alle Onlus, le attività connesse appaiono troppo contratte, soprattutto quelle "accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse” (art 10, c 5, D Lgs 460/97)nell’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate (cfr Circ 168/98).Particolarmente punitiva appare la prassi imposta dal Ministero dello Sviluppo Economico che vieta – senza alcun supporto di norma – la liquidazione del controvalore in denaro dei premi non richiesti obbligatoriamente erogati ad Onlus da parte di aziende in occasione di concorsi a premio (art 10, DPR430/01). A nostro avviso, sarebbe auspicabile inserire all’art 10 una previsione di obbligatorietà per i promotori dei concorsi di devolvere il controvalore indenaro dei beni alle Onlus, se da questi richiesto in luogo dei beni medesimi.In merito all’IMU, si ritiene che l’esenzione dall’imposta debba valere in assenza di attività commerciali, indipendentemente dalla classificazione o settore di attività (ora definite come assistenziali ecc).PUNTO 23 In merito al 5 per mille, il Governo ha già fatte sue le preoccupazioni del non profit inserendo nella delega fiscale (L 23/14, art 4, c 2) la previsione di rendere stabile questo strumento democratico e di vera sussidiarietà fiscale. La riconferma nelle Linee Guida del principio di rispetto della scelta dei contribuenti(di ogni singolo contribuente) evitando tra l'altro di porre un tetto al 5 per mille, fa sperare che in tempi brevi si arrivi a legiferare una norma improntata anche alla semplificazione delle procedure.


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