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A chi chiedere i danni se cadi in motorino?
Una recente sentenza della Cassazione ha dato ragione al conducente di un ciclomotore scivolato per uninsidia stradale. Ecco le norme cui fare riferimento
A causa di una strada dissestata sono caduto dal mio motorino. Ho saputo che in questi casi, l?ente responsabile della condizione delle strade è il Comune. Mi chiedo, quindi, se posso richiedere un risarcimento al Comune per i danni riportati.
P. V. (email)
Risponde Christian Carosi
La questione dei danni provocati dal cattivo stato del manto stradale è stata più volte affrontata dai giudici. Recentemente, una sentenza del tribunale di Monza (sentenza 24 maggio 2001 n. 1356) ha dato ragione al conducente di un motorino, caduto a causa della cattiva manutenzione stradale.
Ciò in contrasto con la prevalente giurisprudenza, che esclude l?applicabilità dell?articolo 2051 (responsabilità delle cose in custodia) nei confronti della pubblica amministrazione per i danni derivanti dai beni che le appartengono. In particolare la Cassazione ha sempre affermato che la pubblica amministrazione non può essere ritenuta responsabile quale custode ex art. 2051 c.c. per i beni appartenenti al demanio stradale, in quanto su di essi viene esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini e l?estensione del bene stesso rende praticamente impossibile l?esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l?insorgenza di cause di pericolo per terzi.
La responsabilità dell?amministrazione potrebbe invece ravvisarsi in base all?art. 2043 c.c., qualora l?utente della strada subisca un danno per cattiva manutenzione della stessa e dimostri che l?evento dannoso è causalmente ricollegabile a un?insidia (o trabocchetto), cioè a una situazione di fatto rappresentante un pericolo occulto. La differenza tra le due norme consiste essenzialmente nel diverso onere della prova.
Nel caso dell?articolo 2043 tocca al cittadino dimostrare la consequenzialità degli eventi, mentre per l?art. 2051 tocca al custode liberarsi dalla presunzione di colpa attribuitagli automaticamente al verificarsi di un evento dannoso. Negli ultimi anni la Cassazione è giunta in talune sentenze a ritenere ammissibile l?applicabilità dell?art. 2051 c.c. alla pubblica amministrazione, anche con riferimento ai beni demaniali, nei casi in cui il luogo in cui il danno si era verificato fosse di un?estensione tale da rendere possibile un effettivo controllo da parte della stessa. In particolare la Cassazione ha ritenuto che dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade poste all?interno dell?abitato discende per l?ente non solo l?obbligo della manutenzione, (come stabilito dell?art. 5 Regio decreto 15 novembre 1923 n. 2506), ma anche quello della custodia, con conseguente operatività nei confronti dell?ente stesso, della presunzione di responsabilità di cui all?art. 2051 c.c. (Cass. 20.11.1998 n. 11749, Cass. 5.9.1997 n. 8588, Cass. 21.5.96 n. 4673).
Né tale responsabilità può essere esclusa dal fatto che le condizioni della strada derivavano dal cattivo ripristino del suo manto da parte dell?impresa appaltatrice dei lavori, atteso che sussiste l?obbligo dell?ente pubblico di verificare non solo la fase esecutiva dei lavori, ma anche il conveniente ripristino della situazione dei luoghi, una volta terminati gli stessi.
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