Economia
Le cooperative: normativa ed incentivi
Le cooperative sono alla base del tessuto produttivo in molte regioni d'europa: in Italia offrono possibilità di lavoro a giovani, donne e importanti per la creazione di nuove attività
Ancarani & Giordano
Le cooperative normativa ed incentivi
La storia delle cooperative è iniziata 150 anni fa. L’art. 45 della Carta Costituzionale ne riconosce la funzione sociale, caratterizzata dalla mutualità e dall’assenza di finalità speculative.
Una cooperativa è un’associazione di persone, che si riuniscono per il raggiungimento e il soddisfacimento di un bisogno comune.
Non si tratta solo di una semplice istituzione economica: pur essendo rilevante l’aspetto economico-finanziario, l’attività di una Cooperativa va a toccare, in modo non marginale, la sfera del sociale, quella economica e non ultima quella culturale. La Cooperativa è, dunque, un’impresa nella quale la persona-socio prevale decisamente sull’elemento economico.
È una precisa scelta di campo. I bisogni dell’uomo e la solidarietà al centro dell’interesse. Il profitto come una condizione operativa da rispettare, per essere efficienti e garantire la crescita sociale ed economica dei soci.
Alla base della Cooperativa sta infatti la comune volontà dei suoi membri di crescere insieme, auto-aiutarsi, ognuno protagonista del proprio lavoro: tutto questo tutelando i propri interessi di consumatori, lavoratori, operatori culturali. La comune gestione dell’impresa permette di non essere in uno stato di inferiorità nei confronti di chi, come i grandi gruppi, detiene una posizione di forza sul mercato.
È bene sottolineare alcuni requisiti essenziali che costituiscono delle condizioni necessarie e indispensabili da rispettare, affinché si possa parlare di vera e autentica società Cooperativa:
l’assoluta democrazia nella gestione dell’impresa: “un socio – un voto”
il fine esclusivamente mutualistico.
Presentazione
La cooperativa è una società commerciale, prevista dal codice civile che si caratterizza per alcuni requisiti specifici: lo scopo mutualistico e l’assenza di finalità speculative.
La mutualità consiste nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato.
Per le cooperative sociali, che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi o che svolgono attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, la legge 381/91 ha previsto quale scopo specifico il perseguimento dell’interesse generale della comunità “alla promozione umana e all’integrazione dei cittadini” (cd. mutualità esterna).
La mutualità si esplicita, dal punto di vista fiscale, nel:
divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore alla ragione dell’interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
divieto della distribuzione delle riserve fra i soci;
devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale – dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati – a favore dei Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Queste caratteristiche, alle quali va aggiunta la democrazia interna secondo il principio “una testa un voto” esaltano la funzione sociale della cooperazione, sancita dall’art. 45 della Costituzione italiana.
La cooperativa, per costituirsi, deve avere almeno 9 soci. Le cooperative di consumo necessitano di 50 soci e quelle di produzione lavoro ammissibili ai pubblici appalti di 15 soci, le edilizie di abitazione che intendono iscriversi all’Albo nazionale, requisito per partecipare al finanziamento agevolato, di almeno 18 soci. Le cooperative si distinguono in società a responsabilità limitata o illimitata, a seconda che delle obbligazioni sociali risponda solo la società con il suo patrimonio o anche i soci in via sussidiaria. Il capitale sociale è variabile ed è formato da quote o azioni. Le cooperative possono unirsi e dar vita ad un consorzio, al fine di realizzare una struttura organizzativa comune in grado di garantire meglio i loro scopi mutualistici. I requisiti per costituire un consorzio sono:
numero di cooperative non inferiore a tre;
sottoscrizione di un capitale di almeno un milione di lire.
COSTITUZIONE DI UNA COOPERATIVA
Definito un progetto e individuati i requisiti, occorre pensare alla costituzione della cooperativa. Gli adempimenti sono:
costituirsi con atto pubblico, di fronte ad un notaio, allegando il relativo Statuto della cooperativa;
depositare l’Atto costitutivo e lo Statuto in Tribunale per ottenere l’omologazione e l’iscrizione nel Registro delle imprese;
iscriversi presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, affinché la cooperativa sia pubblicata nel B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale Società Cooperative);
iscriversi alla Camera di Commercio nel Registro delle Ditte;
iscriversi nel Registro prefettizio in una delle otto sezioni istituite (consumo; produzione e lavoro; agricola; edilizia; trasporto; pesca; mista; sociale);
depositare l’atto costitutivo presso l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette;
aprire numero del contribuente presso l’Esattoria e numero di partita Iva presso i relativi uffici.
1) L’Assemblea dei soci: è la riunione dei soci alla quale è attribuito il compito di approvare il programma delle attività sociali e di eleggere gli organi sociali.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia la quota o numero di azioni possedute (salvo i casi di soci persone giuridiche e soci sovventori che possono avere fino a cinque voti).
Il socio può farsi rappresentare nell’Assemblea soltanto da un altro socio e nei casi previsti dallo Statuto. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. La delega va fatta per iscritto e conservata agli atti della cooperativa.
Nelle assemblee hanno diritto di voto solo coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci.
L’Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria:
ordinaria quando approva il bilancio annuale di esercizio, nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale, determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, delibera su altri oggetti attinenti la gestione della società
straordinaria quando modifica l’atto costitutivo e lo Statuto, nomina e dà i poteri ai liquidatori.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
2) Il Consiglio di amministrazione: è l’organo di governo della cooperativa. Ha il compito di curare l’amministrazione della società e redigere il bilancio. I consiglieri, nominati dall’assemblea, devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie.
3) Il Collegio sindacale: è l’organo di controllo.
I suoi compiti sono: controllare l’amministrazione della cooperativa; vigilare affinché siano osservate le leggi e lo Statuto; accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. Il Collegio sindacale è composto da tre a cinque membri effettivi più due supplenti. La durata del loro incarico è di tre anni.
PARTECIPAZIONE DEI SOCI AL CAPITALE SOCIALE
Ogni socio persona fisica può possedere quote e azioni fino ad un massimo di 80 milioni.
I soci di cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e di cooperative di produzione e lavoro possono possedere quote e azioni fino ad un massimo di 120 milioni.
I soci sovventori (che hanno diritto a un 2% in più rispetto agli altri soci nella remunerazione del capitale) possono possedere quote e azioni oltre i limiti massimi prescritti.
Il valore nominale di ciascuna quota od azione è di lire 50.000 nel minimo e di 1 milione nel massimo.
Ogni socio persona fisica, indipendentemente dalla quota versata, ha diritto in Assemblea ad un solo voto. I soci sovventori e i soci persone giuridiche hanno diritto a non più di cinque voti.
I conferimenti di beni in natura non sono considerati ai fini dei massimali indicati degli 80 e 120 milioni, applicandosi questi limiti solo ai conferimenti in denaro.
La nuova Legge 59/92 (cd. Miniriforma della cooperazione) ha introdotto elementi di novità per rispondere al problema della sottocapitalizzazione della impresa cooperativa.
Le modalità individuate sono:
l’autofinanziamento: i soci possono fare prestiti alla loro cooperativa per un importo massimo di 40 milioni (80 milioni per le cooperative agricole e cooperative di produzione e lavoro);
le azioni di partecipazione: sono prive di diritto di voto, al portatore, e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. I possessori di queste azioni hanno diritto ad una remunerazione maggiorata rispetto a quella dei soci.
RAPPORTI CON IL FISCO
Il legislatore tributario assimila le società cooperative alle altre società di capitali: la cooperativa è quindi soggetto passivo d’imposta sia ai fini delle imposte dirette (Irpeg, Ilor) che indirette (Iva, Invim, Registro ecc.).
Ne consegue che, come ogni contribuente, la cooperativa è tenuta agli obblighi di registrazione, liquidazione e versamento specificatamente previsti per i singoli tributi (ad esempio dovrà istituire i registri Iva su cui annotare le fatture ricevute e quelle emesse, effettuare versamenti periodici per l’Iva eventualmente a debito, presentare la dichiarazione annuale).
Inoltre, e per le stesse motivazioni, la cooperativa è “sostituto d’imposta” ad esempio, con riferimento ai propri soci e dipendenti, è obbligata ad effettuare in sede di erogazione delle retribuzioni le ritenute di legge, a riversarle entro le scadenze all’erario, a certificarle annualmente nei confronti dei dipendenti mediante il mod. 101 e nei confronti dell’erario mediante il mod. 770.
Sempre con riferimento ai soci e agli eventuali dipendenti la cooperativa dovrà evidentemente attivare i registri obbligatori secondo le disposizioni previdenziali ed assistenziali (libro paga, matricola, infortuni).
Rispetto alle altre società di capitali, in presenza di precisi requisiti (detti “di mutualità”) la cooperativa gode di significative agevolazioni (ad esempio per l’Irpeg e l’Ilor è prevista la riduzione di 1/4 ed in alcuni casi l’esenzione completa).
INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO
Si dice che la cooperativa ha “personalità giuridica”: significa che, pur esistendo solo astrattamente, è considerata entità distinta dai singoli soci e opera concretamente tramite appositi “organi” previsti dalla legge: l’assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale.
Per espresso richiamo legislativo la cooperativa è tenuta ad attivare le scritture contabili e quelle relative al funzionamento degli “organi sociali” previste per tutte le società di capitali (libro giornale, libro degli inventari, registro dei soci, registro delle deliberazioni dell’assemblea dei soci, registro dei verbali del consiglio di amministrazione, registro dei verbali del collegio sindacale).
Al termine dell’esercizio sociale si rende necessario predisporre il bilancio, ossia quell’elaborato tecnico-amministrativo tramite il quale viene rendicontato l’andamento patrimoniale, economico e finanziario della società.
Il bilancio è predisposto dal consiglio di amministrazione ed è sottoposto da questo all’approvazione dell’assemblea. A seguire poi gli adempimenti burocratici quali deposito presso il Tribunale, la Prefettura, il Ministero del lavoro, l’Ufficio Imposte (unitamente alla dichiarazione dei redditi mod. 760).
RAPPORTI DI LAVORO ALL’INTERNO DELLA COOPERATIVA
Nella cooperativa possono trovare impiego, oltre ai soci lavoratori, anche lavoratori non soci.
In tema di assicurazione previdenziale ed assistenziale non esiste differenza alcuna fra socio lavoratore e non.
Per quanto riguarda la parte “civilistica” la figura del socio è prevalente su quella del lavoratore, a condizione che partecipi pienamente all’attività sociale. In definitiva il socio lavoratore, essendo imprenditore esso stesso, si trova in una posizione nettamente diversa rispetto a quella del lavoratore subordinato.
VIGILANZA SULLE COOPERATIVE
Le cooperative sono sottoposte a vigilanza da parte del Ministero del Lavoro.
L’attività di vigilanza viene svolta a mezzo di ispezioni ordinarie o straordinarie.
Le ispezioni ordinarie sono effettuate ogni due anni dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento cooperativo (come la Confcooperative), mentre per le cooperative non aderenti alle associazioni le ispezioni sono eseguite dal Ministero del Lavoro.
Sono sottoposte a revisione ordinaria annuale:
le cooperative e i consorzi che hanno un fatturato superiore a tre miliardi di lire
le cooperative e i consorzi che detengono partecipazioni di controllo in S.r.l.
le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritti all’apposito Albo nazionale
le cooperative sociali.
Sono poi assoggettate, oltreché alla revisione annuale, alla certificazione di bilancio, le cooperative e i consorzi che:
hanno un fatturato superiore agli ottanta miliardi di lire
detengono partecipazioni di controllo in S.p.A.
possiedono riserve indivisibili superiori ai tre miliardi di lire
raccolgono presti ti o conferimenti di soci finanziatori superiori ai tre miliardi di lire.
Le cooperative sono tenute al pagamento di un contributo di revisione determinato dal Ministero del Lavoro.
Schema incentivi generico
COOPERATIVE
L.59/92 art.11: contributi per la costituzione di nuove imprese cooperative e per iniziative di sviluppo, con preferenza per progetti diretti all’innovazione tecnologica, all’incremento dell’occupazione e allo sviluppo del Mezzogiorno. Circolare n. 88/2000 del Ministero del Lavoro;( scaricabile da internet) domande da presentare entro 60gg. dalla pubblicazione nella G.U. della circolare stessa.(bando di selezione).
L.488/98art.51: contributi per cooperative sociali già esistenti o nuove, i cui soci risiedano nei territori agevolati del Sud e Centro Nord (Obiettivo 1, 2 e “aree in deroga” dell’ U.E.). Consultare il sito Internet di Sviluppo Italia
Legge” Marcora (L49-85) e d.l232 (art.12): finanziamenti per l’ammodernamento e la ristrutturazione di società cooperative.
LR 32/86: contributi a fondo perduto per le società cooperative in Lombardia.
COOPERATIVE sociali
LR16/93: contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e garanzie per le cooperative sociali in Lombardia.
DIFFICOLTA’ OCCUPAZIONALI (DISOCCUPATI, CASSINTEGRATI, in MOBILITA’)
LR9/91(art.7 – 8):la legge e stata abrogata e prevedeva agevolazioni per disoccupati e cassintegrati, di età superiore ai 35 anni e residenti in Lombardia, che avviavano un’attività imprenditoriale. Interventi agevolativi analoghi potrebbero comunque essere riproposti dalla Regione Lombardia che, anche con i principi indicati nella L.R. 1/99, ha riconfermato l’obiettivo di un allargamento e qualificazione della base occupazionale.
L 223/91: liquidazione anticipata dell’indennità ai lavoratori in mobilità che decidono di mettersi in proprio.
L223/ 91 : intervento straordinario di integrazione salariale.
Si veda inoltre Assunzioni.
L 608/96: agevolazioni per l’avvio di attività autonome o di imprese individuali nelle aree obiettivo UE 1 e nelle aree con rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro.
In particolare si vuole consigliare alle cooperative l’uso della legge 32/86
Schema:
Percorso informativo per l’utilizzo della legge della regione Lombardia n. 32/86
– Interventi a sostegno della cooperazione per la salvaguardia e l’incremento dei livelli occupazionali –
Scadenza il termine per la presentazione delle domande scade il 31 marzo.
Tipologia contributi a fondo perduto.
Beneficiari cooperative con sede nella Regione Lombardia ispirate ai principi di mutualità, iscritte nei registri della Prefettura o nello Schedario generale della Cooperazione e soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Le stesse devono inoltre :
svolgere un’attività di produzione di beni e/o prestazione di servizi socialmente utili o erogati alle imprese;
contribuire a salvaguardare ed incrementare i livelli occupazionali favorendo, in particolare, possibilità di impiego per soggetti in difficoltà occupazionale e per giovani inoccupati .
N.B. Sono escluse le cooperative edilizie. Le cooperative di produzione/lavoro devono avere il 75% degli addetti come soci – lavoratori.
Finalità: sostegno della cooperazione per la salvaguardia e l’incremento dei livelli occupazionali.
Spese ammesse: a) investimenti in beni strumentali (anche in leasing);
b) costi pluriennali ammortizzabili (es.:brevetti, immobili, studi e ricerche per nuovi prodotti…);
c) formazione scorte (max 20% della spesa ammessa);
d) fruizione di servizi atti ad aumentare la competitività sul mercato (esempio: studi di fattibilità, consulenze legali, fiscali, gestionali o amministrative etc…).
Delle spese di avviamento ed impianto sono inoltre ammesse quelle sostenute per:
costi per atti legali
interessi passivi
fitti passivi limitatamente al primo anno di attività.
Copertura: la copertura massima è pari al 50% delle spese ritenute ammissibili, elevabile al 75% per progetti di particolare valore sociale, di rilevante intensità occupazionale, per iniziative svolte in territori considerati in arretratezza economica o per interventi particolarmente innovativi.
L’importo massimo è di 150 milioni di lire.
Procedura e modalità di erogazione: presentazione della domanda entro il 31 marzo di ogni anno alla:
Regione Lombardia Direzione Generale Artigianato Ufficio Cooperazione Via F. Filzi, 22 – Milano
corredata del progetto di intervento, il quale deve indicare:
finalità e tempi di attuazione;
obiettivi produttivi e occupazionali definiti nel tempo;
piano di fattibilità;
piano dettagliato delle spese e degli investimenti.
Nessuno ti regala niente, noi sì
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