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Legge editoria: facciamo il punto tra roc e novit

Dopo le deludenti affermazioni del sottosegretario Paolo Bonaiuti, un’analisi sulla Legge dell’editoria 62/01 e sul registro degli operatori (Roc) istituito dalla legge 249/97

di Redazione

E’ notizia di ieri. Raccolta da Punto Informatico e commentata dal suo direttore Paolo de Andreis: “Chi si aspettava da questo Governo e questa maggioranza una qualche modifica alla tristemente nota legge sull’editoria, la 62 del 2001, ha avuto ieri un brusco risveglio. Non solo il Governo sostiene la legge ma intende farne un perno della propria politica”. La legge, infatti, oltre ad obbligare molti siti internet (concettualmente tutti) ad equipararsi alle testate giornalistiche (con relativa assunzione di un direttore responsabile e relativa iscrizione della testata presso il tribunale competente), aveva sollevato una vera e propria protesta qualche mese fa. La portesta si era più o meno conclusa con una petizione firmata da più di 54mila utenti internet e sostenuta da più di 3.300 siti internet, di cui la Commissione non ha per nulla tenuto conto. A questo punto vale forse la pena aggiungere un tassello alla vicenda e fare un ‘ennesimo’ bilancio. Partiamo dalla definizione di prodotto editoriale. La legge sull?editoria 62/01 ha compreso nell’unica definizione di “prodotto editoriale” le pubblicazioni tradizionali e quelle digitali, sottoponendo queste ultime al vecchio regime della stampa istituito con la legge n. 47 del 1948. Viene definito prodotto editoriale il prodotto realizzato su supporto cartaceo o informatico e quindi anche il giornale online, destinato alla pubblicazione o alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. In particolare vengono individuati due tipi di prodotto editoriale: A) il prodotto editoriale a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 cioè privo di periodicità di testata che è tenuto a indicare alcuni elementi identificativi: – l?indicazione su ogni stampato del luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e dell’editore nel caso esistesse. – l?indicazione sui giornali, le pubblicazioni delle agenzie d’informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere, del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. B) Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, è sottoposto invece agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948. Questo comporta che devono essere iscritte nell?apposito registro tenuto dai tribunali civili nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi, tutte le testate anche quelle telematiche con una periodicità regolare. Quelle cioè quotidiane, settimanali, bisettimanali, quindicinali, mensili, bimestrali o semestrali o annuale caratterizzate: – dalla raccolta, dal commento e dall’elaborazione critica di notizie attuali destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale; – dalla tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione. Perché esista periodicità basta il presupposto. Esempio: dire che l?edizione è il numero 1/2001, dare una numerazione o un periodo temporale di riferimento. Non è ancora definito esattamente online cosa possa intendersi per periodicità. Dire sito aggiornato il giorno x non crea problemi, mentre è periodico inserire giornalmente contenuti. Viene infatti precisato dalla sentenza 2/1971 della Corte Costituzionale che i numeri unici non sono soggetti alla registrazione presso i tribunali. Le testate con periodicità regolare sono, quindi sottoposte ad entrambi i vincoli rappresentati dagli articoli 2 e 5 della legge 47/1948 sulla stampa. Per le testate online il tribunale è quello nella cui circoscrizione la testata on-line ha la redazione. Lo stampatore è il provider, che “concede l’accesso alla rete, nonché lo spazio nel proprio server per la pubblicazione dei servizi informativi realizzati dal fornitore di informazioni” (Trib. Cuneo, 23 giugno 1997). La legge 62/01 ha previsto una “semplificazione” all’art. 16, stabilendo che l’iscrizione nel ROC(istituito dalla legge 249/97) , per i soggetti che vi sono tenuti, comporta l’esenzione dall’iscrizione nel registro del tribunale, ed è “condizione per l’inizio delle pubblicazioni”. Quindi veniamo al ROC Con la Gazzetta ufficiale del 30 giugno è arrivato il tanto atteso regolamento dell’Autorità per le garanzie sul Registro degli operatori di comunicazione (ROC). L?articolo 1 della delibera dell?AGCOM (Soggetti e imprese obbligati all?iscrizione nel ROC) spiega che sono obbligati all?iscrizione nel ROC: – i soggetti esercenti l?attività di radiodiffusione; – le imprese concessionarie di pubblicità; – le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi; – le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste; – le imprese che editano agenzie di stampa di carattere nazionale; – i soggetti esercenti l?editoria elettronica e digitale; Si devono iscrivere nel Registro degli operatori della comunicazione ROC non solo gli editori già iscritti nel Registro nazionale della stampa (RNS), ma anche “gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità per cui è previsto il conseguimento di ricavi da attività editoriale”(articolo 2, punto d, della delibera dell?AGCOM) e che, comunque, puntano a ottenere dallo Stato “benefici, agevolazioni e provvidenze”. Il Roc costituisce requisito per l?accesso a benefici, agevolazioni e provvidenze nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente” (articolo 27 della delibera) e condiziona “l?inizio delle pubblicazioni I soggetti già iscritti nel Registro nazionale della stampa RNS e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive RNIR vengono iscritti automaticamente nel registro degli operatori di comunicazione come recita l?art. n. 33 del Regolamento. Unico adempimento e? l?invio del modello 18/Reg che è disponibile in allegato entro il 31.01.2002. Consiste in una dichiarazione che attesta la precedente iscrizione o al RNS o al RNIR . L?Agcom consiglia anche di corredarlo di una lettera di accompagnamento. I soggetti che hanno presentato domanda d? iscrizione o al RNS o al RNIR anteriormente alla data di entrata in vigore del Regolamento e cioè il 29.08 (dice Agcom) ma che sono che hanno ancora ottenuto l?iscrizione devono dopo il 29.08 presentare il modello 19/Reg entro il 30.10.2001 anche questo disponibile in allegato. Le domande vanno indirizzate ?All?Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ? Registro degli operatori di comunicazione Un ulteriore adempimento è la comunicazione annuale prevista dall?art. 24. Si tratta dell?informativa di sistema che verrà armonizzata con il Registro degli Operatori di Comunicazione L?iscrizione nel ROC non può essere sostitutiva di quella nel registro della stampa viste le diversità tra i due registri che provvediamo a elencare di seguito. Per la stampa periodica restano quindi obbligatorie ambedue le iscrizioni: gli editori nel ROC e le testate presso i tribunali. 1) Oggetto dell?iscrizione Legge 8 febbraio 1948, n. 47 (regime stampa) Testata giornalistica di cui agli articoli 2 e 5 della legge 47/48. E? una pura indicazione sulla gerenza. La pubblicazione avviene a cura del proprietario della testata e del direttore o vice direttore responsabile o dalla persona che esercita l’impresa giornalistica, (se lo stesso soggetto è proprietario di più testate, deve registrarle una per una) Legge 31 luglio 1997 n. 249 (Roc) Impresa editrice o soggetto che edita la pubblicazione, indifferentemente dal numero di testate pubblicate 2) Direttore responsabile Legge 8 febbraio 1948, n. 47 (regime stampa) giornalista iscritto all’albo professionale, (disposizioni della legge 69/63). Deposito nella cancelleria di una dichiarazione con le firme autenticate, nomi e domicili del proprietario, del direttore o vice direttore responsabile, e di chi esercita l’impresa giornalistica, se diversa dal proprietario, nonché il titolo e natura della pubblicazione”. Legge 31 luglio 1997 n. 249 (Roc) Non è richiesto. 3) Controllo sulla regolarità dei documenti presentati Legge 8 febbraio 1948, n. 47 (regime stampa) Svolto dal tribunale il quale con un decreto ordina l?iscrizione nel registro. Legge 31 luglio 1997 n. 249 (Roc) Nessun controllo sulla regolarità dei documenti previsti dalla l. 47/48 e non si può costituire lo status di “stampa” ai sensi di tutta la normativa che fa riferimento alla stessa legge, in particolare per quanto riguarda gli aspetti penali. 4)La mancata iscrizione Legge 8 febbraio 1948, n. 47 (regime stampa) configura il reato di “stampa clandestina”, almeno per le pubblicazioni tradizionali. E? dubbio se questa previsione possa applicarsi anche ai periodici on line (vedi l’ordinanza del tribunale di Latina del 7 giugno 2001). Legge 31 luglio 1997 n. 249 (Roc) l’Autorità procede d’ufficio () e commina una sanzione amministrativa, prevista dall’art. 1, comma 30 della legge 249/97. (Non è ancora uscito il Regolamento per le sanzioni. Sarà interessante verificare quando uscirà come verrà applicatoe se avrà valenza retroattiva. Non si sa quindi a chi verrà applicata la sanzione da 1 milione e a chi quella da 200 milioni. Sono fermi per ora non le stanno applicando) 5) finalità Legge 8 febbraio 1948, n. 47 (regime stampa) Individuazione responsabilità civili, penali, amministrative e tutela del singolo Legge 31 luglio 1997 n. 249 (Roc) Trasparenza del settore editoriale tradizionale e digitale e garanzia pluralismo Dubbi e perplessità Manlio Cammarata pone questo problema. Se i periodici on line sono soggetti comunque all’obbligo di iscrizione nei registri dei tribunali (legge 47/48 estesa dalla 62/1), e nel ROC (legge 249/97, applicata con la delibera n. 236/01/CONS dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni) solo se prevedono di conseguire ricavi nessun problema per le testate che sono il frutto di un’attività editoriale professionale o di impresa. Ma come la mettiamo per l’informazione non professionale, che non può permettersi un direttore responsabile per l’iscrizione nel registro del tribunale e che non può avere la previsione di ricavi che è la condizione per l’iscrizione nel ROC? Link utili per tenersi aggiornati o saperne di più:

  • Il Governo: ottima la legge sull’editoria da Punto Informatico;
  • Un applauso per Bonaiuti e il Governo da Punto Informatico, Paolo de Andreis;
  • Ancora domande sull’informazione on line da Interlex di Manlio Cammarata;
  • Legge editoria: la parola a Zeno-Zencovich dal nostro archivio;
  • Legge editoria: la sua “ratio” di Luca Bernardini, dal nostro archivio;

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