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Azzardo di Stato. I quattro punti critici secondo il Movimento No Slot
No alla tassa di scopo, no all'azzeramento del potere di regioni, sindaci, comunità locali di deliberare su distanze da luoghi sensibili e orari di chiusura e apertura. Divieto assoluto di pubblicità diretta e indiretta e norme chiare e precise sul ritiro dello slot machine dai luoghi di aggregazione. Una presa di posizione ufficiale del Movimento No Slot sul Decreto Legislativo in tema di riordino dei "giochi pubblici"
di Redazione
Nell’ordinamento costituzionale italiano, si parla di legge delega riferendosi a una legge ordinaria, approvata dal Parlamento, che delega il Governo a esercitare la funzione legislativa su un determinato tema.
Il fondamento costituzionale di una legge delega è l’articolo 76 della Costituzione che, per evitare indebite interferenze tra poteri, incisivamente dispone:
“L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”.
Dopo un percorso di quasi tre anni, nel marzo scorso il Parlamento italiano ha delegato il Governo con una legge (Legge 11.03.2014 n° 23 , pubblicata in G.U. 12.03.2014) in materia di riordino fiscale che, all’articolo 14, pone limiti molto stingenti al comparto dei giochi legali. Un Governo che intenda avanzare proposte al Parlamento ha a propria disposizione il normale strumento del decreto. Non è possibile –l’ordinamento costituzionale è preciso e chiaro sul tema – chiedere un preventivo consenso, ossia una delega al Parlamento, e poi fare tutt’altro trasgredendone i limiti.
Limiti che, a quanto pare, proprio sul tema-azzardo e sull’art. 14 della Legge 11.03.2014 stanno per essere totalmente disattesi, dal Decreto Legislativo in arrivo, su almeno tre punti:
- nel punto che specificamente prevede il divieto di pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive “per i giochi con vincita in denaro che inducono comportamenti compulsivi” (art. 14, comma 2, “aa”);
- nel punto in cui si dispone la “previsione di una limitazione massima della pubblicità riguardante il gioco on line” (art. 14, comma 2, “bb”);
- nel punto in cui si propone di “introdurre e garantire l’applicazione di regole trasparenti e uniformi nell’intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione” (art. 14, comma 2, “e”).
Ecco la disposizione normativa prevista dal Decreto Legislativo di attuazione della Legge Delega (testo tratto dall’ultima bozza a disposizione):
Art.31
(art. 14, co. 2 lett z) e bb) della l. n. 23/2014)
(Divieti): è vietata in modo assoluto qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari.
Non solo, ma in base all’articolo 6 di questo Decreto si stabilisce con forza una riserva di legge statale che smonterà ogni normativa volta a tutelare salute e ordine pubblico in base a esigenze e richieste delle comunità locali:
Nell’esercizio delle loro potestà normative ed amministrative, le Regioni e i Comuni conformano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni del presente decreto che costituiscono disposizioni di coordinamento nazionale in materia di gioco, in particolare per i profili dell’ordine pubblico e della sicurezza, astenendosi dall’introdurre misure o assumere azioni idonee a vanificare l’unitarietà del quadro regolatorio nazionale di fonte primaria in materia di giochi pubblici”.
Altre due questioni restano aperte, leggendo la bozza di Decreto Legislativo approntata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Da un lato, il sottosegretario Baretta afferma che, entro il 2017, avremo una riduzione di 100.000 slot-machines per effetto delle disposizioni normative. Nessuna disposizione normativa, però, prevede numero, modalità, tetto e tempistica di questo ritiro che, come dalle parole del sottosegretario Baretta, si basa su stime e previsioni. Stime e previsioni non bastano. Serve una norma chiara e precisa che impedisca di trasformare la ventilata “rimozione” in una mera sostituzione e ammodernamento del parco macchine.
Norma chiara e precisa sembra, invece, esserci per un fondo, previsto dall’articolo 111 del Decreto Legislativo. Un fondo, stabilito nella misura approssimativa di 200-250 milioni di euro annui, denominato “Buone cause”, introduce esplicitamente una tassa di scopo.
Regioni, comuni, enti di formazione e associazioni verranno così “compensate” della perdita di potere sui territori. La tassa di scopo pare così il modo più semplice e efficace per alimentare un indotto fatto di cooperative, enti di formazione, cartelli e movimenti che, a lungo termine, dipenderanno dall’industria dell’azzardo non meno di quanto ne dipendano i malati.
Una welfare addiction non sembra la strada migliore per garantire trasparenza in questo ambito. Questi soldi dovrebbero, a nostro avviso, essere orientati alla fiscalità generale e non generare legami perversi tra cura e patologia.
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