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deducibilità dei costi sostenuti dall’associazionedai ricavi commerciali

Le associazioni in contabilità semplificata od ordinaria possono dedurre dai ricavi commerciali i costi ad essi inerenti. I "costi promiscui" vanno imputati pro quota

di Francesco Vollono

Un’associazione dilettantistica, con contabilità semplificata, ha tra i proventi commerciali, ricavi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni. Tra i costi ci sono i rimborsi spese giocatori e le spese di manutenzione dei campi da calcio. Ai fini Irpeg, come viene determinato il reddito? E’ possibile dedurre ai fini Iva il costo delle manutenzioni? L’art. 3 del D.Lgs. 460/97 prevede l’obbligo di tenere una contabilità separata per l’attività commerciale che, qualora comporti proventi maggiori dei costi sostenuti per la relativa produzione (principio d’inerenza), può determinare un reddito imponibile. Per le spese relative a beni e servizi utilizzabili promiscuamente per le attività commerciali e per altre attività, si ricorda che esse sono deducibili per la quota data dal rapporto tra l’ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa (commerciali) e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. In generale si ritiene che i rimborsi forfetari dati ai giocatori siano deducibili, poiché connessi a proventi commerciali. In modo analogo si può dedurre l’Iva delle manutenzioni del campo purchè sussista il principio d’inerenza.


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