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Le onlus possono fare business? La cantonata del Mise

I nostri esperti Gianpaolo Concari, Antonio Cuonzo e Carlo Mazzini replicano a una recente risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico: «L'Agenzia delle Entrate ha negato in modo deciso che una Onlus possa subentrare all’attività di un pubblico esercizio albergo-ristorante, cosa che invece può fare una cooperativa sociale».

di Carlo Mazzini, Gianpaolo Concari e Antonio Cuonzo

"In relazione alla Risoluzione 15452 del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 gennaio 2014 (in foto l'ex ministro Flavio Zanonato), ripresa nei giorni scorsi da vita.it (vd nelle correlate) ci preme sottoloneare come la stessa sia stata scritta in modo da generare errori interpretativi. E non si legga questa come excusatio non petita con quel che segue, ma come dato di fatto.

Il grosso fraintendimento nel quale si può facilmente incorrere leggendo la Risoluzione è cagionato dall’arrampicatura sugli specchi del Ministero, il quale pone come premesse le sue prime (ed errate) conclusioni, e riporta successivamente in corsivo il parere dell’Agenzia delle Entrate, senza farne seguire una quanto mai doverosa nota di evidenza, da parte del Ministero stesso, della differente posizione dell’Agenzia delle Entrate.

Dall’interpretazione della Risoluzione (a questo siamo arrivati, ad interpretare l’interpretazione della pubblica amministrazione!), si evince infatti che un Comune ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico il parere su due aspetti, dei quali ci interessa sviluppare soltanto il primo.
La richiesta del Comune era "se un’associazione non riconosciuta avente la qualifica di Onlus possa subentrare all’attività di un pubblico esercizio albergo-ristorante”.
Il Ministero dello Sviluppo Economico – che non è competente sulle questioni Onlus in quanto statuite con legge di materia fiscale – si è azzardato a dire che la sua Direzione "ha espresso l’avviso che tutte le associazioni sia riconosciute che non riconosciute anche se aventi la qualifica di Onlus possono svolgere attività commerciale finalizzata alla vendita o attività che si concretizza nella prestazione di servizi; ha evidenziato altresì che in tal caso però le entrate di tipo commerciale non dovrebbero essere prevalenti sul complesso delle entrate di una determinata annualità pena la perdita della qualifica di ente non commerciale”.
Ci permettiamo di ipotizzare che mentre dava, probabilmente per le vie brevi, questa risposta al Comune, il Ministero abbia anche chiesto parere giuridico all’Agenzia delle Entrate, riconoscendone – giustamente ma tardivamente – la competenza sulla materia.

Nel suo parere, l’Agenzia delle Entrate – diversamente da quanto prospettato dal Ministero e smarcando finalmente qualche piccolo, ma essenziale e perdurante, tema di fondo (es. “(ONLUS) individuate sulla base di criteri di qualificazione diversi da quelli degli enti non commerciali, costituiscono un’autonoma e distinta categoria”) – ha negato in modo deciso che una Onlus possa subentrare all’attività di un pubblico esercizio albergo-ristorante, con diverse argomentazioni – in parte condivisibili -, trattando peraltro una distinzione tra Onlus di diritto e Onlus di opzione. In definitiva, ha concesso la possibilità di realizzare la suddetta attività ma alle sole cooperative sociali di tipo B.

Sperando di aver appieno chiarito l’equivoco, ci limitiamo a constatare che forse il Ministero dello Sviluppo Economico avrebbe invece dovuto, a nostro avviso, riportare una conclusione, o almeno una più chiara nota di evidenza, nella quale si desse atto che l’interpretazione corretta della legge (e quindi la sua applicazione) era quella dell’Agenzia delle Entrate. Non l’ha fatto e così ha reso il testo incomprensibile.

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