Non profit

Le onlus devono applicare la ritenuta.

Per una consulenza occasionale a una onlus, non essendo titolare di partita Iva, si applica la ritenuta d’acconto?

di Salvatore Pettinato

Secondo l?art. 25 bis del dpr 600/73, i soggetti indicati nel primo comma del precedente art. 23 (escluse le imprese agricole) che corrispondono provvigioni per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare, all?atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto. L?art. 23 individua i soggetti rientranti nella norma tra quelli di cui all?art.87, primo comma del Tuir lettera c) che comprende gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l?esercizio di attività commerciali. Le onlus rientrano tra gli enti non commerciali di cui alla citata lettera c), quindi hanno gli obblighi dei sostituti d?imposta e devono applicare la ritenuta di cui all?art.25 bis, dpr 600/73.


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