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Agevolazioni sull’imposta di registo addio
Alessandro Mazzullo sul suo blog "La lampadina” affronta il tema dei tagli al sociale e al welfare
di Redazione
Sono ore frenetiche per il Paese. A tener banco c’è soprattutto il tema dell’aumento dell’Iva, previsto da una clausola di salvaguardia che consenta all’Italia di rispettare il vincolo del 3% nel rapporto tra Deficit e Pil.
Eppure all’orizzonte si profilano modifiche normative non meno rilevanti. Fra queste, alcune norme che prevedono agevolazioni a favore del Terzo Settore.
Si tratta di un altro esempio di taglio lineare sulle tax expenditures: l’abrogazione tout court dell’agevolazione sull’imposta di registro per i trasferimenti immobiliari a favore delle Onlus.
La vicenda in sintesi.
Siamo nel 1997 e il Governo Prodi, con il DLgs n. 460/1997, introduce nell’ordinamento giuridico le Onlus. Tra i benefici fiscali delle Onlus, l’art. 22 del DLgs 460/1997 prevede il beneficio del pagamento dell’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, a titolo oneroso[1], nella misura fissa di 168,00 euro, anziché in base all’aliquota ordinaria dell’8% sul valore dell’immobile[2].
Il 1997 è ormai lontano quando nel marzo 2011, in piena crisi finanziaria, viene varato dal Governo Berlusconi il DLgs 14/03/2011 n. 23 (sul c.d. Federalismo Fiscale Municipale). L’art. 10 co. 4, in materia di imposta di registro, prevede la soppressione di “tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali”, a partire dal 1 gennaio 2014. E tra queste agevolazioni, di non semplice individuazione, vi è certamente quella prevista dalla citata Tariffa, parte prima, del testo unico sull’imposta di registro (DPR 131/1986).
Dal primo gennaio 2014, pertanto, le Onlus dovranno scontare un’aliquota del 9% sull’importo della compravendita di immobili con delle conseguenze, in termini economici, di non poco conto.
Facciamo alcuni esempi numerici relativi al caso di una Onlus che decida di acquistare un immobile per lo svolgimento della sua attività istituzionale.
Valore immobile | Imposta di registro fino al 31/12/2013 | Imposta di registro dal 01/01/2014 |
100.000,00 euro | 168,00 euro | 9.000,00 euro |
250.000,00 euro | 168,00 euro | 22.500,00 euro |
400.000,00 euro | 168,00 euro | 36.000,00 euro |
1.000.000,00 euro | 168,00 euro | 90.000,00 euro |
La riflessione.
È chiaro che ci si trova in un momento congiunturale molto delicato. Ma non pochi sono i dubbi che suscitano provvedimenti di questo tipo; e non tanto per la comprensibile esigenza di tagliare la spesa rappresentata dall’erosione fiscale, quanto piuttosto per l’orizzontalità di quel taglio e il rischio che esso inneschi meccanismi esattamente inversi rispetto a quelli previsti.
Così come è chiaro a tutti che l’aumento dell’Iva non è detto che generi automaticamente un aumento delle Entrate perché potrebbe provocare una contemporanea contrazione dei consumi e quindi della base imponibile su cui incide l’Iva, oltre a ripercuotersi negativamente anche sul denominatore del rapporto Debito/Pil, dovrebbe esser altrettanto evidente che tagliare indiscriminatamente agevolazioni come quella di cui sopra, senza tener conto della specificità del Terzo Settore, può far scattare analoghi effetti distorsivi.
Parlare di fiscalità compensativa significa affermare proprio questo principio: è lo Stato che, anche attraverso la leva fiscale, deve tener conto dei vantaggi, anche in termini di risparmio per la Spesa pubblica, derivanti dalla quotidiana azione del mondo del Terzo Settore.
Occorre una lettura costituzionale nuova dell’art. 53 della Costituzione, in forza del quale tutti sono chiamati a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Una lettura che tenga conto dell’impatto diretto che il Terzo Settore ha sulla spesa pubblica, a prescindere dall’intermediazione del prelievo fiscale! Una lettura che deve necessariamente combinarsi con il principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 e con quelli di uguaglianza sostanziale e di solidarietà di cui agli artt. 3 e 2 della nostra Carta fondamentale.
[1] Non si applica per le donazioni.
[2] Viene infatti modificato l’art. 1 della Tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
dal blog di Alessandro Mazzullo "La lampadina”
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