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Cooperative sociali, modifiche Iva da subito?
Lo annuncerebbe una confusa circolare dell'Agenzia delle Entrate. Il portavoce dell'Alleanza Giuseppe Guerini: «I giochi non sono ancora chiusi, daremo battaglia»
di Redazione
La nuova disciplina sul regime fiscale delle prestazioni socio-sanitarie offerte dalle cooperative prevede che le prestazioni siano assoggettate ai seguenti trattamenti Iva:
- esenzione, se rese da cooperative con la qualifica di onlus (cooperative sociali) direttamente al fruitore finale
- aliquota al 10%, se rese da cooperative sociali o loro consorzi, in base a convenzioni o appalti (prima era al 4%)
- aliquota al 21%, se rese da cooperative non onlus salvo se vi siano i requisiti per rientrare nel regime esenzione
Il tutto a partire, secondo l'interpretazione data dal quotidiano Italia Oggi (in allegato) però queste modifiche sarebbero in vigore già dal primo gennaio 2013. Da qui l'allarme che si sta diffondendo in queste ore fra le cooperative sociali italiane. Una preoccupazione che il presidente di Federsolidarietà e portavoce dell'Alleanza delle cooperative sociali, Giuseppe Guerini ritiene certamente giustificata, ma alla quale «siamo ancora in tempo a porre rimedio».
«Federsolidarietà e Confcooperative tutta sono già al lavoro:», spiega Guerini, «abbiamo immediatamente iniziato ad analizzare la circolare poiché almeno una cosa è subito evidente, l’articolo di Italia Oggi eccede nei toni e semplifica alcuni aspetti, anche se il documento sembra un capolavoro di complicazioni, cosa che non lascia tranquilli».
Il testo recita infatti che: “…l’abrogazione del n. 41-bis) della Tab. A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, ha effetto già dal 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013, pertanto le prestazioni rese direttamente nei confronti dei fruitori saranno assoggettate al regime di esenzione per le cooperative sociali – ONLUS e per le cooperative – ONLUS, mentre per le altre cooperative l’aliquota IVA sarà quella ordinaria del 21%. Si osserva, inoltre, che laddove la cooperativa sociale renda le prestazioni in argomento sia direttamente nei confronti di soggetti che ne usufruiscono, sia in base a contratti di appalto o convenzioni, la stessa dovrà applicare contemporaneamente e rispettivamente il regime di esenzione e quello di imponibilità ad aliquota ridotta, con inevitabile calcolo delle percentuali di detrazione".
Ma secondo Guerini siamo di fronte a un'evidente incongruenza visto che per la legge di Stabilità l'aumento dell'IVA per le cooperative sociale sarebbe (eventualmente) scattata solo "sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013": «Abbiamo quindi motivo di ritenere che l’Agenzia si sia spinta in una interpretazione quanto meno avventurosa e in ogni caso che anziché semplificare complica le cose, troviamo inoltre inaccettabile che un dispositivo di legge che sostanzialmente prevedeva il “famigerato” aumento dell’IVA per le prestazioni delle cooperative sociali a partire dai contratti successivi al 31 dicembre 2013, venga poi applicato in questo modo incredibile con una circolare che arriva a maggio. ad ogni modo, secondo noi, le norme nuove entrano in vigore per i nuovi contratti stipulati dal 1 gennaio 2014 e non dal gennaio di quest'anno, come riportato dal quotidiano».
Secondo il portavoce dell'Allenza «questo ci fa ritenere che con tutta probabilità riusciremo ad ottenere una interpretazione meno contorta, certo è che si conferma che la maldestra, irruenta e inutile operazione sull’iva messa in cantiere dal Governo Monti e da Grilli sia stata un scelta infelice, dannosa e malamente impostata».
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