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Esigiamo il diritto alle prestazioni socio-sanitarie
Lettera aperta di Fondazione promozione sociale e Csa contro la sentenza della Corte costituzionale che «impone contributi economici ai non autosufficienti»
di Redazione
Fondazione promozione sociale pubblica una lettera aperta (in allegato) riguardante «l’illogica e devastante sentenza n. 296/2012 della Corte costituzionale», inviata dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) al Presidente e ai Componenti della Corte costituzionale, ai Presidenti del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, nonché ai Ministri Renato Balduzzi e Elsa Fornero e al Sottosegretario Maria Cecilia Guerra.
«A nostro avviso», spiega il documento, «le basi per le urgenti iniziative da assumere per evitare che, utilizzando la sentenza 296/2012 le Regioni e le Province autonomie di Bolzano e di Trento ne approfittino per imporre contributi economici ai congiunti delle persone non autosufficienti (anziani malati cronici, soggetti con demenza senile o con handicap intellettivo in situazione di gravità, pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e limitata autonomia, ecc.) sono le seguenti»:
- l’attuazione corretta della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata il 13 dicembre 2006 dalle Nazioni Unite, ratificata dall’Italia con la legge 18/2009, in cui le istituzioni, oltre ad essere impegnate a garantire il rispetto della dignità intrinseca dei succitati soggetti (articolo 3) devono «fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili» (articolo 25);
- detti nostri concittadini (oltre un milione) hanno il diritto pienamente e immediatamente esigibile alle prestazioni residenziali sanitarie e socio-sanitarie. I soggetti con handicap intellettivo hanno anche il diritto, anch’esso pienamente e immediatamente esigibile, alle prestazioni semiresidenziali socio-sanitarie. Al riguardo si vedano anche le ordinanze del Tar del Piemonte n. 381 e 609/2012. Detti diritti devono essere attuati dalle Asl come è previsto dai Lea, Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria. Il ruolo dei Comuni è integrativo rispetto a quello delle Asl e non sostitutivo;
- per ottenere il diritto esigibile alle prioritarie prestazioni socio-sanitarie domiciliari dei soggetti di cui al punto precedente, sarà avviata al più presto la Petizione popolare nazionale il cui testo (ad oggi in versione bozza) è consultabile sul sito internet www.fondazionepromozionesociale.it <http://www.fondazionepromozionesociale.it> ;
- ai sensi delle leggi vigenti in materia di sanità, di assistenza e degli altri settori, le Regioni e le Province autonome di Bolzano e di Trento hanno competenza esclusivamente nei confronti delle persone che ricevono direttamente le prestazioni e non nei riguardi dei congiunti conviventi o non conviventi ai quali non viene fornito alcun intervento;
- la competenza legislativa per le contribuzioni a carico dei congiunti delle persone che non ricevono direttamente prestazioni dalla sanità o dall’assistenza o da altri settori spetta esclusivamente allo Stato ai sensi della lettera l) “Ordinamento civile” del 2° comma dell’articolo 117 della Costituzione;
- il decreto amministrativo previsto dal comma 2 ter dell’articolo 3 del decreto legislativo 109/1998 è stato sostituito dalla legge 328/2000 i cui articoli 14 “Progetti individuali per le persone disabili”, 15 “Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti” e 16 “Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari”, stabiliscono con norme molto precise le iniziative volte a «favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza» di cui al sopra citato decreto amministrativo;
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la questione delle contribuzioni economiche a carico dei congiunti delle persone che ricevono prestazioni dalla sanità o dall’assistenza o da altri settori deve essere affrontata nell’ambito di tutte le relative analoghe situazioni. Al riguardo si osserva quanto segue:
a) nessuna valutazione viene compiuta in merito alle risorse (redditi e beni) dei congiunti conviventi per quanto riguarda le prestazioni assistenziali erogate ai cassintegrati e ai disoccupati;
b) non sono mai previsti accertamenti sulle condizioni economiche dei congiunti non conviventi per quanto concerne l’integrazione al minimo delle pensioni, la maggiorazione sociale, l’assegno sociale, l’assegnazione di alloggi dell’edilizia economica e popolare, i contributi economici per l’affitto erogato ai soggetti deboli, ecc.
c) nessuna richiesta viene rivolta dai Comuni ai nonni dei bambini frequentanti gli asili nido o le scuole materne i cui genitori non hanno le risorse sufficienti per il pagamento dell’intera retta, nonostante che l’articolo 148 del codice civile stabilisca che «quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli». Si concorda pienamente con le attuali procedure in base alle quali ai congiunti conviventi (lettera a), a quelli non conviventi (lettera b) e agli ascendenti (lettera c) non viene mai richiesto il versamento di contributi economici per le erogazioni fornite a seguito delle difficoltà finanziarie dei loro familiari; - per quanto concerne gli anziani malati cronici non autosufficienti si ricorda che il Parlamento nelle leggi 841/1953 e 692/1955, che avevano sancito il diritto alle cure sanitarie dei pensionati del settore pubblico e privato e del loro congiunti conviventi di qualsiasi età comprese quelle ospedaliere gratuite senza limiti di durata, aveva aumentato i contributi “previdenziali” a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro il cui importo è stato ulteriormente incrementato dalla legge 386/1974. Detti contributi sono tuttora introitati dallo Stato. Inoltre occorre tener presente che attualmente le persone non autosufficienti ricoverate presso le Rsa devono contribuire, nella misura massima del 50%, al costo delle cure socio-sanitarie sulla base delle loro personali risorse economiche (redditi e beni, dedotte le franchigie di legge).
«Ciò premesso», prosegue la lettera aperta, «vi è l’urgentissima necessità di iniziative nei confronti dei Parlamentari, del Governo, delle Regioni e dei Comuni volte ad ottenere sia il rispetto del diritto alle prestazioni socio-sanitarie delle persone non autosufficienti, sia la non attribuzione di oneri economici ai congiunti degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti e dei soggetti con handicap in situazione di gravità.
«È anche estremamente importante promuovere», conclude, «sulle basi sopra indicate ai punti 1 – 8, altri ricorsi alla Corte costituzionale in modo da ottenere – lo speriamo vivamente – una sentenza che interpreti correttamente le vigenti disposizioni di legge».
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