Welfare

Sezione 4: IL RAPPORTO DI LAVORO

di Redazione

Il rapporto di lavoro dovrà essere in corso al momento della presentazione della domanda e da almeno il 9 maggio 2012. Potranno essere regolarizzati i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno.  I rapporti di lavoro domestico a tempo determinato o indeterminato con orario di lavoro a tempo parziale non inferiore alle 20 ore settimanali La retribuzione dovrà essere corrispondente a quella prevista dal Contratto collettivo nazionale della categoria di riferimento e comunque non inferiore all’importo minimo previsto per l’assegno sociale (5.577 euro annui, 429 euro mensili),

Il contributo forfettario
Per presentare la domanda, dal 7 settembre, deve essere versato un contributo forfettario di euro mille per ciascun lavoratore regolarizzato.
Il pagamento del contributo forfettario deve essere effettuato esclusivamente tramite il modulo F24.
L’Agenzia delle entrate ha stabilito che in sede di compilazione devono essere indicati:
-nella sezione contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento;
-nella sezione erario e altro, nel campo “tipo” la lettera R; nel campo “elementi identificativi” il numero del passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore (se è composto da più di 17 caratteri si riportano solo i primi 17); nel campo “codice” è inserito il codice tributo REDO per datori di lavo ro domestico,RESU per datori di lavoro subordinato; nel campo “anno di riferimento” l’anno 2012 Il contributo forfetario non è deducibile ai fini fiscali e non verrà restituito in caso di archiviazione, rigetto o irricevibilità della domanda.

La retribuzione
Il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver regolarizzato le somme dovute a titolo retributivo per un periodo di durata del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi.
La dimostrazione avverrà attraverso un’ attestazione redatta congiuntamente da datore di lavoro e lavoratore. Le somme dovranno corrispondere a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale e alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall’INPS.

I contributi
All’atto della stipula del contratto di soggiorno il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver provveduto a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati dal momento dell’assunzione del lavoratore fino alla stipula del contratto di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi.

Le somme dovute ai fini fiscali
Il datore di lavoro dovrà regolarizzare le somme dovute in base alla retribuzione per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 6 mesi mediante il versamento entro il 16 novembre 2012 delle ritenute operate. In ogni caso la regolarizzazione deve essere attestata all’atto della stipula del contratto di soggiorno mediante apposita autocertificazione.

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