Welfare

Sezione 3: I REQUISITI DEL DATORE

di Redazione

Hanno la possibilità di attivare la procedura i datori di lavoro italiani, comunitari e non comunitari. I datori di lavoro non comunitari dovranno essere in possesso di carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (o aver presentato la domanda per ottenerlo).

Il reddito del datore di lavoro
I datori di lavoro dovranno dimostrare un livello di reddito sufficiente. La congruità del reddito in relazione al numero delle domande presentate e alla retriuzione prevista per i lavoratori è valutata dalla DPL competente.
I livelli di reddito richiesti sono i seguenti:

  • 30.000 euro in caso di persone fisiche, enti o società, risultanti dal reddito imponibile dell’ultima dichiarazione dei redditi, dal fatturato, o bilancio di esercizio precedente
    La valutazione sulla capacità economica, nel caso in cui l’impresa fosse di nuova costituzione, e quindi non avesse ancora completato il primo esercizio d’imposta, e non vi fosse una dichiarazione dei redditi di riferimento, dovrà tener conto del fatturato presunto;
  • 20mila euro per l’emersione di un lavoratore domestico in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito;
  • 27mila euro quando il nucleo familiare che assume un lavoratore domestico sia composto da più persone.
    Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado potranno concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi;
  • Non dovranno dimostrare un reddito sufficiente i datori di lavoro che regolarizzeranno un lavoratore addetto all’assistenza di una persona affetta da patologie o handicap (badante). In tale situazione dovrà essere presentata una dichiarazione di non autosufficienza rilasciata da una struttra santiaria o da medico convenzionato con il SSN.
    Non sarà necessario produrre tale documentazione in caso di possesso di certificazione di invalidità.

Nota: In caso di imprenditori agricoli, sarà possibile ricondurre la capacità economica non soltanto al reddito agrario, il cui ammontare è quasi sempre insufficiente a raggiungere una soglia minima di reddito, ma anche ad altri indici di ricchezza, quali – ad esempio – i dati risultanti dalla dichiarazione IVA, considerando il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenendo conto anche dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall’agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori.

Lavoro domestico
Il datore di lavoro potrà essere anche una persona congiunta, facente parte del nucleo familiare (anche se non convivente) dell’assistito affetto da patologie o handicap.
In ogni caso, per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare l’assunzione sarà possibile anche se l’attività lavorativa si svolge presso una abitazione diversa da quella del datore di lavoro (in ufficio, a casa di un parente, in una seconda casa)

I datori di lavoro esclusi
Non potranno comunque presentare la domanda i datori di lavoro che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati riguardanti:

  • favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita’ illecite;
  • intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale;
  • reati previsti dall’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni (impiego di manodopera straniera priva di permesso di soggiorno).
  • sono esclusi anche i datori di lavoro che in altre occasioni, una volta presentata la domanda per l’ingresso di un cittadino straniero per motivi di lavoro subordinato, o una domanda di emersione, non abbiano proceduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore. A tal fine lo Sportello Unico acquisirà un parere dalla questura e della Dpl anche in capo al datore di lavoro.

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