Welfare

Sezione 2: I REQUISITI DEL LAVORATORE

di Redazione

Il cittadino straniero per cui si chiede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (quindi l’emersione del rapporto lavorativo) deve essere presente in modo ininterrotto dal 31 dicembre 2011 compreso.

1.I documenti che provano la presenza in Italia
La presenza in Italia prima del 31 dicembre 2011 dovrà essere documentata esibendo documentazione proveniente da organismi pubblici.
Qui di seguito i documenti che potranno essere utili:

  • Timbro di ingresso sul passaporto
  • Codice Stp (Straniero temporaneamente presente)
  • Permesso di soggiorno scaduto
  • Certificato medico di Pronto soccorso
  • Richiesta di asilo
  • Atti giudiziari
  • Documentazione relativa alla sanatoria 2009
  • Provvedimento di espulsione
  • Eventuali denunce per reati non ostativi
  • Certificato di frequenza scolastica del minore
  • Ricevute pagamento mensa scolastica di un figlio

2. Chi non può essere regolarizzato
Ecco le condizioni di esclusione dalla Sanatoria 2012, stabilite dal Decreto interministeriale. Verrà quindi scartato chi:

  • abbia subito un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • risulti segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
  • risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del medesimo codice;
  • sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del medesimo codice. Nella valutazione dovrà essere tenuta in considerazione l’importante Sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 2 luglio 2012 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’automatismo ostativo considerando necessaria una valutazione concreta sull’attuale pericolosità sociale dello straniero. Lo Sportello Unico quindi dovrà acquisire, come di norma, un parere da parte della Questura in merito al rilascio del futuro permesso di soggiorno.

Nota: Si fa presente che diversamente da quanto indicato con la circolare n. 6410 dello scorso 27 luglio dal Ministero dell’Interno, potranno essere “sanate” anche le posizioni dei lavoratori regolarmente presenti come ad esempio lavoratori stagionali o studenti impiegati a tempo pieno e indeterminato, o altri lavoratori titolari di permessi di soggiorno che non consentano l’attività lavorativa.

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