Quesito: “Dobbiamo dare un rimborso forfettario ad un nostro atleta, eccedente il limite delle 90.000 lire e precisamente L. 210.000. Come dobbiamo comportarci?”
Dall’1.1.2000 non esiste più il limite delle 90.000 lire a prestazione o dei sei milioni annui. L’art.83 comma 2 del Tuir, cosi come modificato dall’art. 25 della L.133/99, prevede la non tassabilità dei compensi, indennità, premi, indennità forfetarie corrisposti nel limite di dieci milioni annui. Pertanto il comportamento da tenere è il seguente:
– all’atto del pagamento farsi rilasciare dall’atleta autocertificazione attestante eventuali compensi della stessa natura già percepiti. Se ha già superato L.10.000.000, la somma eccedente tale importo, e fino a 50.000.000, sarà sottoposta a ritenuta a titolo d’imposta del 18.0% oltre allo 0.9% di addizionale: Se si superano anche i 50 milioni, su tale eccedenza si applicherà la ritenuta a titolo di acconto;
– il versamento della ritenuta va effettuato entro il 16 del mese successivo alla corresponsione del rimborso forfettario, mediante delega F24;
– il codice per il versamento della ritenuta è il “1043”, mentre quello dell’addizionale regionale è il “3802”.
– l’associazione dovrà rilasciare all’atleta certificazione attestante i compensi corrisposti e dovrà presentare agli uffici finanziari il modello 770 anche per le somme non sottoposte a ritenuta.
A tale normativa sono sottoposti solo i percipienti persone fisiche che svolgono attività sportiva dilettantistica.
Vuoi accedere all'archivio di VITA?
Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.