Welfare
Cittadanza per matrimonio, la competenza passa ai prefetti
Il cambio dal 1 giugno. Cancellieri: «procedure più snelle e più integrazione»
di Redazione
Passa ai prefetti la competenza ad emanare i provvedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio, fino ad oggi assegnata dalla legge alla competenza dello Stato e, per esso, del Ministero dell’interno. Lo ha deciso il Ministro dell’Interno Anna Maria Cancellieri, con una direttiva pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 24 aprile 2012.
Il cambiamento è motivato dal «rapido ampliamento della platea dei soggetti in possesso dei requisiti di legge necessari all’acquisto della cittadinanza italiana». Secondo il ministro «sono da considerare oramai maturi i tempi perché la competenza ad emanare i provvedimenti in questione, finora concentrata nell’autorità politica, transiti alla dirigenza», ma poiché al momento «nessuna variazione di competenza è ipotizzabile in ordine ai decreti di concessione di cui all’art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, caratterizzati da una valutazione discrezionale di opportunita’ che implica l’accertamento di un interesse pubblico accanto al riconoscimento dell’interesse privato del richiedente allo status civitatis».
Nulla osta, invece, dice la Cancellieri, al trasferimento all’autorità amministrativa, e quindi ai prefetti, dei provvedimenti di acquisto o di diniego della cittadinanza iure matrimonii. Si tratta infatti «di atti privi di valutazione discrezionale e tanto più di valenza «politica», da emanarsi una volta accertate la sussistenza o meno dei requisiti prescritti e l’assenza o meno di determinati pregiudizi penali». C’è però un’eccezione: la competenza resta in capo al Ministro dell’interno nella sola ipotesi in cui, durante l’istruttoria, emergano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Quindi dal 1 giugno 2012 sono attribuiti alla competenza del Prefetto l’accoglimento dell’istanza di acquisto della cittadinanza iure matrimonii presentata dal coniuge straniero legalmente residente in Italia e la sua reiezione per i motivi ostativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6 della legge n. 91/1992. Qualora il coniuge straniero abbia la residenza all’estero, l’organo competente a conferire o denegare la cittadinanza e’, invece, il capo del Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione.
La presente direttiva, precisa il Ministro, «ha come ratio l’ulteriore snellimento dei procedimenti di acquisto della cittadinanza iure matrimonii» e «costituisce parte sostanziale delle politiche di integrazione di quegli stranieri che, attraverso il vincolo coniugale, entrano a far parte a pieno titolo della comunita’ nazionale».
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