Welfare

L’associazione deve stare attenta a quel che fa il presidente

Sentenza condanna per "responsabilità oggettiva"

di Redazione

Ho sentito che a Milano un giudice ha multato un’associazione per le malefatte di alcuni suoi rappresentanti. Oltre il danno anche la beffa… Ma cosa cambia ora per la vita delle associazioni?
Carmen Girola, email


Effettivamente siamo di fronte a un caso oggettivo di notevole gravità. Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Milano con la sentenza n.11/820 ha condannato ad una sanzione pecuniaria l’organizzazione di volontariato e onlus di diritto Croce San Carlo onlus di Milano per reati commessi dai suoi rappresentati legali. II giudice è intervenuto su alcuni fatti accertati dalla Guardia di finanza che hanno portato all’arresto del presidente dell’organizzazione – Massimo Zuccotti, accusato di truffa aggravata (arresto avvenuto nel giugno 2010; Zuccotti ha poi patteggiato tre anni di reclusione lo scorso aprile) -, sciolta proprio in seguito all’inchiesta e che operava con la pubblica amministrazione, offrendo prestazioni di natura socio-sanitaria.
Questa sentenza, senza ombra di dubbio, è importante perché impone alle stesse associazioni di essere sempre più organizzate come imprese e non ritenersi gruppi di persone che, poiché agiscono per il bene altrui, sono immuni da qualunque provvedimento a proprio carico. Per la prima volta gli amministratori di una associazione di volontariato vengono infatti ad essere equiparati a quella di una azienda profit, in termini di responsabilità oggettiva, per cui in questo modo si impone alle associazioni di volontariato di strutturarsi al meglio in termini prettamente organizzativi.
Infatti l’associazione di volontariato è stata condannata per responsabilità oggettiva in quanto non si era dotata di tutti quei modelli organizzativi tali da impedire reati amministrativi da parte dei propri dipendenti. Nel caso specifico i rappresentanti dell’associazione avevano utilizzato i fondi della organizzazione, provenienti dall’incasso delle convenzioni sottoscritte e dalle convenzioni pubbliche, per finalità prettamente personali.
A seguito di tutto ciò il giudice per le indagini preliminari ha condannato l’associazione per responsabilità oggettiva al pagamento di 26mila euro disponendo anche la confisca delle giacenze bancarie e di tutte le vetture che erano state precedentemente oggetto di sequestro preventivo, bloccando di fatto l’attività dell’associazione.
In definitiva il giudice, applicando quanto previsto dal decreto legislativo 231/2001, ha ritenuto che l’associazione di volontariato è da ritenersi responsabile dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da parte di persone che hanno funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa che ha una sua autonomia finanziaria, oltre alle persone che ne hanno il controllo e la gestione della stessa. [Giulio D’Imperio]

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