Welfare

La cassa integrazione straordinaria a misura di coop sociale

Lavoro chiarimenti del ministero

di Redazione

Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali rispondendo all’interpello n. 44 del 22 dicembre 2010 ha spiegato quando è possibile applicare alle cooperative sociali la Cigs, ovvero la Cassa integrazione guadagni straordinaria. Considerando quanto previsto dall’articolo 1 comma 3 della l.142/2001 è stato chiarito che per applicare la Cigs è indispensabile che tra il socio e la cooperativa si sia instaurato un rapporto di lavoro di natura subordinata. Non solo. Ci sono altri due requisiti necessari: occupare più di 15 dipendenti e operare in particolari settori economici (industria, artigianato, commercio, appalti di servizi di mensa o ristorazione, etc).
Il ricorso alla Cigs è dunque precluso alle cooperative sociali di tipo A in quanto operano nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi. Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali inoltre ha tenuto a chiarire che ai soci volontari della cooperativa sociale di tipo B non è possibile applicare la cassa integrazione perché tale figura non è assimilabile a quella di un lavoratore subordinato: la sua prestazione deve infatti essere svolta in modo del tutto gratuito.
È possibile attivare la Cigs nei casi di crisi aziendale, nei processi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, o quando si verificano procedure concorsuali a cui corrispondano le seguenti durate: massimo di 12 mesi continuativi, nei casi di crisi aziendale, con la possibilità di un ulteriore intervento dopo che siano trascorsi i 2/3 del periodo della precedente concessione; massimo di 24 mesi nei casi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione con la possibilità di ulteriori altre due proroghe di 12 mesi quando è necessario superare il biennio per portare a termine il programma; non più di 12 mesi nei casi di procedure concorsuali, con la possibilità di proroga per altri 6 mesi qualora ci siano prospettive di poter proseguire e riprendere l’attività.
La cooperativa sociale che intenda attivare la procedura deve comunicarlo alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori che risultano essere maggiormente rappresentative nella provincia.
Entro tre giorni dalla comunicazione, infine, la cooperativa sociale o i rappresentanti dei lavoratori dovranno presentare domanda di esame congiunto dell’intera situazione aziendale all’Ufficio competente della regione dove sono presenti le unità aziendali interessate alla Cigs.

Nessuno ti regala niente, noi sì

Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.