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Al via la collaborazione tra enti locali e non profit

Ecco come si muoveranno le Regioni e i Comuni nell'affidamento dei servizi alla persona alle organizzazioni del terzo settore

di Carlo Mazzini

(A cura di Sara Gianni) Un altro passo in avanti, verso il riconoscimento della rilevante posizione intergrativa occupata dalle organizzazioni del Terzo settore, è stato compiuto con la pubblicazione, il 14 agosto scorso in Gazzetta Ufficiale, dell’atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001). Il provvedimento legislativo trova le sue origini nella legge n. 328 del 8 novembre 2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), ai cui articoli 3 e 5 prevede l’adozione, da parte del Governo, di un atto che delinei le linee guida che dovranno essere seguite dalle regioni per promuovere e regolamentare i rapporti tra gli enti locali e il terzo settore nell’offerta dei servizi sociali al pubblico, valorizzando soprattutto la funzione del volontariato nell’erogazione degli stessi. Soggetti destinatari del decreto sono: da un lato le regioni e i comuni, ai quali compete il ruolo attivo di valorizzazione degli enti non profit nell’erogazione dei servizi alla persona; dall’altro le organizzazioni non profit. La norma si rivolge a tutti gli operatori del settore; vengono infatti citate le organizzazioni di volontariato, le associazioni, gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato e, per non escludere nessuno, tutti i soggetti privati non a scopo di lucro. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali, regolamentato dalla legge 328/00, viene attuato mediante la partecipazione dei soggetti del terzo settore nella progettazione e nella gestione delle prestazioni. La progettazione, o meglio definita coprogettazione, si svolge mediante processi di consultazione tra comune ed enti non profit per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali sui quali i suddetti enti siano disposti a collaborare. Più dettagliati sono gli articoli relativi all’acquisto e alla gestione dei servizi. Vengono definite le modalità di selezione dei soggetti, indicando come elementi di qualificazione la formazione, l’esperienza professionale degli operatori, l’esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento. I criteri per l’aggiudicazione del servizio vanno al di là della sola offerta economicamente più vantaggiosa, ma sono presi in considerazione anche le il turn over degli operatori, l’organizzazione del lavoro, il rispetto della legislazione in materia di lavoro e previdenza e la conoscenza “sociale” del territorio. Le procedure di aggiudicazione devono garantire principi di pubblicità, trasparenza e libera concorrenza, privilegiando l’utilizzo di procedimenti di aggiudicazione ristretti (licitazione privata) o negoziali che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti coinvolti. Specificatamente per le organizzazioni di volontariato viene richiamata, quale forma di collaborazione, l’utilizzo della convenzione. Nella stipulazione dei contratti devono essere citate le regole di verifica degli adempimenti contrattuali, del mantenimento dei livelli qualitativi e le sanzioni in caso di mancato rispetto. Oltre alla cooperazione tra enti locali e formazioni associative già esistenti, ed in grado i proporsi quali operatori del settore preparati ad affrontare le esigenze sociali emergenti nell’area di operatività, il decreto prospetta anche, a carico di regioni e comuni, una funzione di promotori della crescita dei soggetti del terzo settore mediante politiche formative, fiscali e finanziamenti derivanti dai fondi europei o dal credito agevolato.


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