Welfare

Permesso a punti, tutte le regole

Da oggi le nuove richieste di permesso di soggiorno saranno vincolate all'accordo di integrazione

di Sara De Carli

Da sabato 10 marzo è in vigore il “permesso a punti” per gli immigrati, ultimo atto del Governo Berlusconi (leggi qui). Oggi quindi, con la riapertura degli uffici, è il primo giorno in cui gli immigrati che presenteranno domanda per il rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno stringeranno questo “accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato italiano”. Il testo dell’accordo e i documenti relativi sono stati tradotti in ben 19 lingue, per facilitare l’esatta comprensione del testo da parte dei cittadini stranieri (il decreto ne prevedeva 8).

Previsto dalla legge sicurezza di Maroni del 2009, il decreto è rimasto per due anni in stand by, fino ad arrivare ufficialmente sulla Gazzetta Ufficiale n. 263i venerdì 11 novembre 2011. Riguarda tutti i cittadini stranieri con più di 16 anni che fanno ingresso per la prima volta nel territorio italiano e presentano domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Alla firma dell’accordo vengono assegnati automaticamente allo straniero 16 punti, che si potranno aumentare o perdere. Se dopo due anni i punti saranno più di 30, l’accordo si considera rispettato, da uno a ventinove si viene “rimandati”, con l’impegno a raggiungere quota trenta entro un anno, ma se i punti sono zero o meno scatta l’espulsione.

Chi resta anche senza punti
La scorsa settimana, nell’imminenza dell’entrata in vigore del DPR, il Ministro dell’Interno e il Ministro per la Cooperazione e integrazione hanno emanato due circolari congiunte (le riporta Asgi sul proprio sito). La cricolare del 2 marzo, contenente le linee d’indirizzo per l’applicazione del regolamento, fa una precisazione importante: attraverso il richiamando alla norma di legge (art. 4-bis del TU sull’immigrazione), salva dalla revoca del permesso per “mancanza di punti”, e dal conseguente allontanamento, gli stranieri che rientrino in alcune categorie “protette” dal diritto dell’Unione europea e cioè «lo straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari o per motivi familiari, del titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, e dello straniero  titolare di altro permesso di soggiorno che abbia esercitato il diritto al  ricongiungimento familiare».

Il corso di educazione civica
Nella stessa circolare è presentato il “pacchetto formativo multimediale di educazione civica”, 5 moduli di apprendimento di un’ora l’uno, tradotti in 19 lingue, che lo straniero è tenuto a seguire entro tre mesi dalla sottoscrizione dell’accordo.

Sportello unico o Questura?
La circolare del Ministero dell’interno 5 marzo 2012 invece chiarisce quando, per  sottoscrivere l’accordo, lo straniero debba recarsi presso lo Sportello unico e i casi in cui la richiesta del permesso debba essere presentata direttamente presso la Questura.


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