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Scuole medie vietate ai maggiorenni
L'ha stabilito la Corte costituzionale istituendo lo sbarramento dei diciotto anni per gli alunni disabili che vogliono assolvere all'obbligo. E l'alternativa? Non c'
di Redazione
Hai 18 anni e sei disabile? Per te la scuola dell’obbligo finisce d’ufficio, anche se ti manca un solo anno per completarla. La colpa è di una sentenza della Corte costituzionale (la 226 del 6 luglio), che “stoppa” la frequenza di un alunno con handicap nelle scuole comuni al compimento del diciottesimo anno.
Il provvedimento è stato originato dal ricorso di un padre che nel ’98 si era visto rifiutare l’iscrizione del figlio disabile alla seconda media. Il preside che aveva disposto il rifiuto, tra l’altro, l’aveva motivato proprio con la maggiore età del ragazzo. «La sentenza non convince», afferma l’avvocato costituzionalista Salvatore Camaioni, «perché viene meno al dovere di illustrare il contenuto dell’articolo 34 della Costituzione, che prescrive come l’istruzione sia obbligatoria per almeno otto anni senza limiti di capacità né di età».
La Corte invece, nella lettura ragionata delle norme impugnate, non spiega in che modo queste sarebbero conformi al dettato costituzionale (di cui non cita neppure il contenuto). In altre parole, non chiarisce perché il percorso formativo obbligatorio degli handicappati si debba arrestare a 18 anni anche se non è stato completato il periodo minimo di otto anni. «Nessuno auspica né pretende che i ragazzi disabili rimangano parcheggiati alle scuole medie in eterno», chiarisce Nicola Quirico, presidente della Federazione associazioni docenti per l’integrazione scolastica (Fadis). «Semplicemente ci pare più opportuno continuare con quella elasticità che fino a oggi ha permesso di ottenere buoni risultati scolastici, tenendo sempre come obiettivo il superiore interesse dell’alunno». Il professor Quirico cita il caso del provveditore di Torino, che ultimamente ha concesso ad alcuni giovani, il cui rendimento scolastico era abbastanza promettente, di rimanere a scuola fino al raggiungimento della licenza media. «Non vorrei che la sentenza giustificasse considerazioni di carattere economico», continua Quirico, «visto che l’integrazione di un disabile prevede l’impiego di un insegnante di sostegno e l’attivazione di percorsi scolastici che non tutte le scuole sono purtroppo in grado di affrontare».
Che strade rimangono aperte, quindi, a un maggiorenne disabile che intende completare le scuole dell’obbligo? Secondo i giudici, una sola: i corsi per adulti, istituiti (sulla carta) dall’ordinanza ministeriale 455/97 che dispone che in ogni distretto scolastico, o gruppi di distretti, “possano” essere creati dei Centri territoriali permanenti per l’istruzione e formazione degli adulti. Qui si “possono” attivare corsi per conseguire il titolo di istruzione elementare o media, o per recuperare forme di analfabetismo di ritorno. Il problema, però, è che a oggi l’ordinanza ha trovato un’applicazione quantomeno scarsa già per persone normodotate, ed è praticamente inesistente in tali corsi la presenza di persone in situazione di handicap.
«L’indicazione relativa a questi corsi per adulti ci lascia fortemente perplessi», osserva ancora Nicola Quirico, «perché di fatto si tratta di una non-soluzione. Speriamo che in futuro la diffusione di queste opportunità migliori, ma nel frattempo è il caos. Senza contare che il contenuto della sentenza della Corte costituzionale ha gettato nel panico molti genitori di adolescenti iscritti alle scuole medie, che hanno tempestato di telefonate i nostri centralini. Noi li abbiamo rassicurati, spiegando che alla sentenza, che riguarda un singolo caso, dovranno fare seguito circolari interpretative. Ma l’andazzo senza dubbio ci preoccupa». La Fadis fa dunque appello al ministro dell’Istruzione Letizia Moratti perché ponga al più presto mano alla materia, salvaguadando il diritto allo studio degli alunni più deboli.
Il testo integrale della sentenza
è sul sito: www.comune.fe.it/apis/
Info: Fadis, tel 0532 759127
e-mail: bomarzo@tin.it
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