Welfare

L’ultimo atto? Il permesso a punti

Ideato da Maroni, dopo due anni è arrivato in GU

di Sara De Carli

Dopo due anni di annunci (era previsto dalla legge sicurezza di Maroni del 2009), è ufficialmente in vigore il “permesso a punti”. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 di venerdì 11 novembre 2011 il “regolamento che disciplina l’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato stipulato al momento della presentazione della domanda del permesso di soggiorno”. In sostanza l’ultimo atto della Lega. Il provvedimento è in vigore dal 26 novembre ma nel testo si parla di 120 giorni di tempo dalla sua pubblicazione in GU per renderlo operativo: quindi l’appuntamento con il nuovo permesso di soggiorno a punti è per il 10 marzo 2012.

Cosa cambia

Al momento della richiesta del permesso di soggiorno, il cittadino straniero stipula un accordo con lo Stato italiano, detto appunto “accordo di integrazione”, articolato per crediti (cioè “punti”). Con l’accordo, lo straniero si impegna a:

a) acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata

b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;

c) acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanita’, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;

d) garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori.

Da parte sua lo Stato assicura allo straniero la partecipazione ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia, in particolare entro tre mesi un mini-corso gratuito di “formazione civica e informazione sulla vita civile” che dura tra cinque e dieci ore, svolto nella propria lingua d’origine (se questo non è possibile, in una lingua a scelta tra: inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo e filippino).

Alla firma dell’accordo vengono assegnati automaticamente allo straniero 16 punti: altri potrà accumularli grazie a conoscenze linguistiche, corsi frequentati, titoli di studio, ma anche grazie a comportamenti virtuosi nel senso di un’integrazione nel sistema italiano, come la scelta del medico di base, la registrazione del contratto d’affitto, attività imprenditoriali o di volontariato.

I punti però si possono anche perdere in caso di condanne penali anche non definitive, misure di sicurezza personali e illeciti amministrativi e tributari.

Un mese prima della scadenza del biennio dell’accordo, lo Sportello Unico per l’Immigrazione avvia la verifica, chiedendo allo straniero di presentare tutti i documenti necessari per l’attribuzione di punti o, se questa non ci fosse, lo sottopone a un test. Se lo straniero ha nel suo “permesso a punti” dai trenta punti in su, l’accordo si considera rispettato, da uno a ventinove si viene “rimandati”, con l’impegno a raggiungere quota trenta entro un anno, ma se i punti sono zero o meno scatta l’espulsione.

Chi riguarda

Il regolamento si applica allo straniero con più di 16 anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio italiano e fa domanda per il rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Naturalmente il provvedimento non è retroattivo, riguarda perciò solo chi arriverà in Italia dopo la sua entrata in vigore.


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