Economia

Ecco quali sono gli sgravi di cui godono

di Redazione

Fondi mutualistici. La L. 59/92 prevede la costituzione di Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione finanziati con una quota degli utili netti annuali delle società cooperative (3%) o il patrimonio residuo delle società in liquidazione. Questi vengono versati e sono gestiti dal Ministero competente per le cooperative non aderenti alle Associazioni nazionali o da queste ultime per quelle aderenti.
Lo scopo è il finanziamento di nuove imprese ed iniziative, con preferenza per i programmi diretti all’innovazione tecnologica, all’incremento occupazionale e allo sviluppo del mezzogiorno. I Fondi possono assumere partecipazioni, finanziare programmi di sviluppo, gestire attività formative, studi e ricerche.
 
 

Imposte dirette. Non concorrono a formare il reddito imponibile le somme accantonate a riserva indivisibile, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirla ai soci, sia durante la vita della cooperativa che in fase di liquidazione. In pratica gli utili accantonati a riserva indivisibile non pagano imposte IRES.

Risparmio sociale Le società cooperative, disciplinate dai principi della mutualità, possono raccogliere risparmio tra i soci entro determinati limiti (limiti della entità massima della raccolta in relazione al patrimonio netto, limiti per ogni singolo deposito, e limiti nella remunerazione).
Sugli interessi corrisposti a soci persone fisiche, nell’ambito di tale attività, le cooperative devono operare una ritenuta, che possiamo definire di favore, del 12.5% a titolo d’imposta.
Il mancato rispetto delle norme a cui è condizionata la raccolta, fa venire meno il regime agevolato con pesanti conseguenze.

Aumento gratuito di capitale socialeLa legge 59/92 (art.7) prevede che le cooperative e i loro consorzi possano destinare una quota di utili ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. Tale rivalutazione, che può essere disposta nei limiti degli indici ISTAT, non è soggetta ad imposte fino alla data del rimborso. In pratica sono somme accantonate in sospensione d’imposta. All’atto del rimborso tali importi scontano una ritenuta del 12.5%..
 
Imposta di registro. Non sono soggetti a registrazione gli atti che comportano variazione di capitale sociale delle società cooperative dei loro consorzi e delle società di mutuo soccorso (art. 9 tab. B DPR.131/86)

Concessioni governative. Le società cooperative, a differenza delle altre società, devono versare per la bollatura iniziale dei libri sociali la tassa di concessione governativa di € 67,00.= per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine.

Agevolazioni previdenziali. Le cooperative godono di limitate agevolazioni previdenziali per quanto attiene le aliquote del contributo per gli assegni familiari posti a carico dei datori di lavoro. Ulteriori sgravi sono in relazione a zone territoriali, settori merceologici o tipologie (es. sociali b)

Fonte: http://www.cooperazione.marche.it/Default.aspx?tabid=1813


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