Welfare

Diritto al posto di lavoro e alla retribuzione completa

E' quanto prevede il decreto legislativo appena approvato dal Cdm, in attuazione dell'articolo 23 del collegato lavoro. Plaude AIMaC

di Redazione

”Un diritto in piu’, un serio problema in meno per le oltre 300 mila persone che ogni anno in Italia si ammalano di cancro. Infatti, con l’approvazione definitiva dal Consiglio dei ministri del decreto legislativo, in attuazione dell’articolo 23 del collegato lavoro (legge 4 novembre 2010, n.183) relativo alla ”delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”, i malati di cancro ottengono il diritto di curarsi mantenendo la retribuzione e la possibilita’ di affrontare con serenita’ le fasi critiche della malattia”.

Lo rende noto l’Associazione Italiana Malati di Cancro (AIMaC), che da tempo si batte per ottenere l’approvazione delle nuove norme. Fino ad oggi, infatti, chi veniva colpito dal tumore, con invalidita’ riconosciuta superiore al 50%, nel momento in cui si assentava per le cure oltre al periodo previsto dal contratto di lavoro perdeva la retribuzione. Da oggi, i lavoratori mutilati e invalidi civili, cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 50 per cento potranno fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.

La disposizione di legge, inoltre, chiarisce che durante il periodo di congedo, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. In piu’, il decreto sancisce che la necessita’ della cura in relazione all’infermita’ invalidante riconosciuta, risulti espressamente dalla domanda del dipendente interessato, accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica. Un passaggio importante inserito nell’articolo 7 del dlgs riguarda il regime giuridico perche’ si riconosce che tale congedo non rientra nel periodo di comporto. E questo vuol dire in sostanza che il posto di lavoro e’ tutelato per un lasso di tempo piu’ lungo.

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