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Nuovo attacco ai Csv

Al Senato nuovo ddl che estende le competenze dei Centri, senza però aumentarne le risorse

di Redazione

Depositato in Senato il 14 aprile scorso è lì che aspetta di essere discusso. Aspetta. Non dice nulla. Non un sussulto. Sta tranquillo in un angolo. E’ il ddl 2688 presentato dal senatore del Pdl Valter Zanetta. Cofirmatari esponenti del Gruppo Misto, Pdl, Udc e Svp. Ma di cosa si tratta?

Leggendo il testo si scopre nascoto dietro all’ennesimo provvedimento “in materia di comuni montani, nonché delega al Governo per l’emanazione del codice della legislazione in materia di montagna” l’ennesimo tentativo di modificare da un lato la Legge 266 del 1990 sul Volontariato e dall’altro la funzione dei Centri servizio per il Volontariato, aumentando le competenze senza però trovare risorse per coprire i nuovi obblighi.

D’altra parte, già nell’ottobre del 2010 un altro disegno di legge, ma uguale, era stato al centro di un forte dibattito e scontro tra Parlamento e non profit. In quell’occasione Forum del Terzo settore e CSVnet avevano aspramente criticato il provvedimento. Ed era stato abbandonato.

Ma eccolo di nuovo tra di noi. Carsico, inesorabile, fare di nuovo parte dell’agenda parlamentare. Ora aspetta di essere assegnato alla commissione competente.

Fra i punti dolenti, come sottilinea Carlo Mazzini, esperto del non profit: «almeno il 10% del fondo non incrementato sarà destinato ai CdS e verrà tolto ai CdS tradizionali per darlo a quelli costituiti nei territori montani». Ma si interverrà anche nella governance dei Csv. Ma non solo. Ecco di seguito il testo in questione:

Art. 8.

(Interventi in favore dell’associazionismo sociale)

1.  Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;

b) all’articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l’attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l’acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale».

2.  Alle associazioni bandistiche, agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali, ai cori amatoriali, alle associazioni filodrammatiche, alle associazioni di musica e di danza popolare legalmente riconosciute operanti senza fini di lucro nei territori montani si applica il regime fiscale agevolato di determinazione forfetaria del reddito e dell’imposta sul valore aggiunto di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.


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