Welfare

Sgravi per favorire i detenuti occupati

di Redazione

Camera: doveva approdare in aula la proposta di legge 5967 – A ?Norme per favorire l?attività lavorativa dei detenuti?. Si tratta di un provvedimento già approvato dal Senato (il 27 aprile ?99) e che è stato aggiustato nel corso del suo passaggio in Commissione alla Camera. L?apertura della crisi di governo ha fatto però slittare questo punto all?ordine del giorno il 18 aprile scorso. Dare piena attuazione all?articolo 27 della Costituzione che prescrive una funzione rieducativa della pena. È questo il fine della normativa, già approvata al Senato, che è all?esame della Camera e che cerca di favorire il reinserimento lavorativo dei detenuti. Il reinserimento sociale, infatti, ha come presupposto il reinserimento nel mondo del lavoro. L?attuale normativa, però, ha reso non competitiva la manodopera detenuta. Inoltre ora sono le cooperative sociali i soggetti che assumono più facilmente persone condannate perché incentivate dalla legge 381/91 che prevede sgravi contributivi a favore delle cooperative che assumono almeno il 30% di lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate, nelle quali rientrano i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, ma nella categoria delle persone svantaggiate non rientrano i detenuti ristretti negli istituti di pena. Per questo si cerca di dare una definizione più ampia dei ?soggetti svantaggiati? con l?inclusione degli ex-degenti di istituti psichiatrici giudiziari e delle persone detenute o internate negli istituti penitenziari (art. 1 comma 1). Nella proposta, inoltre vengono estese le agevolazioni contributive previste per le cooperative sociali anche alle aziende pubbliche e private che impiegano persone detenute o internate. Sgravi fiscali sono previsti per le imprese che assumano lavoratori detenuti per un periodo non inferiore a trenta giorni, lo sgravio si applica anche nei sei mesi successivi la cessazione dello stato di detenzione. I soggetti pubblici e privati e le cooperative devono preventivamente stipulare con le amministrazioni penitenziarie delle apposite convenzioni che disciplinino le modalità di lavoro e il trattamento retributivo le convenzioni devono essere: ?senza oneri a carico della finanzia pubblica?, come precisa l?art. 5.


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