Cultura

Un secchio di troppo nel condominio

Quando in un caseggiato abitano disabili o non vedenti, occorre attenzione agli oggetti abbandonati

di Redazione

Nel condominio in cui svolgo formalmente il lavoro di addetto alle pulizie (in realtà quello di portinaio), abita una non vedente. Poiché mi è già capitato che l’inquilina rischiasse di infortunarsi per una scopa appoggiata al muro o per un secchio momentaneamente incustodito in mezzo al corridoio, le chiedo: nel caso (malaugurato) di incidente, su chi ricadrebbe l’eventuale responsabilità penale? Su di me, sull’accompagnatore della non vedente, sull’amministratore del condominio o forse solo sull’inquilina? Giuseppe R.(Pavia) Risponde Salvatore Nocera Ai sensi dell’articolo 2043 del Codice Civile esiste una responsabilità personale di chiunque arrechi volontariamente o per negligenza, danni ad altri. Nel caso esposto dal nostro lettore, va ricordato che una persona addetta alle pulizie delle scale di un condominio deve, in generale, evitare di lasciare incustodite scope, secchi e altri attrezzi, che possono costituire un potenziale rischio per chiunque si trovi a passare per quei luoghi. In particolare, essendo detto incaricato per le pulizie, a conoscenza che un abitante del condominio è cieco, deve usare una maggiore diligenza per evitare che il non vendente incontri intralci sul suo percorso. In caso di un danno causato al non vedente dalla negligenza dell’incaricato alle pulizie, infatti, egli risponde in sede civile a titolo di colpa, per i danni eventualmente causati dalle sue omissioni nel rimuovere gli strumenti delle pulizie. Qualora il non vedente circoli accompagnato e, nonostante ciò subisca un danno, si può ipotizzare un concorso di colpa fra l’addetto alle pulizie e l’accompagnatore sempre in sede civile. L’amministratore del condominio, invece, non risponde civilmente a meno che, ricevute lagnanze dal non vedente non si sia adoperato per dare disposizioni all’incaricato delle pulizie affinché sia più diligente nell’evitare rischi per il non vedente. Quanto alla responsabilità penale, essa è, per la nostra costituzione, personale. Pertanto, in caso di danno, occorso al non vedente, vi potrà essere, ove accertata una responsabilità per lesioni colpose a carico dell’addetto alle pulizie, eventualmente in concorso con l’accompagnatore del non vedente. L’amministratore del condominio, invece, non risponde penalmente di tali lesioni, ma solo dell’eventuale negligenza nell’esercizio dei propri compiti di vigilanza sul corretto comportamento dell’addetto.


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