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Cambia la legge. Stop alle moschee fai da te

L'assessore al Territorio sottolinea che le nuove norme della Lr 12 hanno l'obiettivo di frenare il proliferare di luoghi di culto nei capannoni

di Redazione

«Le nuove norme inserite nel collegato di modifica alla legge regionale 12 approvato oggi – spiega Daniele Belotti, assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia – si pongono l’obiettivo di mettere un freno al fenomeno del proliferare dei luoghi di culto mascherati da centri culturali e di tutelare l’identità dei centri storici delle nostre città. Sono diversi i comuni in cui capannoni artigianali sono stati trasformati in affollate moschee, stravolgendo, oltre che la viabilità, anche e soprattutto la vivibilità di interi quartieri, vanificando così la pianificazione urbanistica adottata dalle amministrazioni comunali stesse».
L’assessore Bellotti continua l’illustrazione delle nuove norme osservando che «grazie a questa modifica legislativa i Comuni non saranno più lasciati soli. Senza specifiche previsioni di Piano di gestione del territorio (Pgt), infatti, non sarà più possibile insediare liberamente centri culturali con finalità religiose e saranno proprio le Amministrazioni comunali, alle quali è attribuita la potestà di prevedere, all’interno del Pgt, eventuali cambi di destinazione d’uso, a decidere se e quali spazi assegnare loro». L’obiettivo secondo Belotti è anche quello di «preservare l’integrità dei centri storici cittadini da un punto di vista commerciale, ma anche storico e di identità. Siamo convinti, infatti, che, come già rilevato in diverse città, tra le quali per esempio Venezia e Lucca, la localizzazione di un kebab, di un ristorante cinese, di un phone center o di un sexy shop in una piazza medievale o a lato di una basilica rinascimentale costituisca tutt’altro che un elemento di pregio».

Nello specifico, le modifiche approvate in Consiglio regionale riguardano l’articolo 51, comma 1-bis, che stabilisce, secondo la nuova formulazione, che “i Comuni definiscono i criteri per l’individuazione delle destinazioni d’uso, assicurando il rispetto dei valori architettonici e ambientali, del contesto sociale, del decoro, della incolumità pubblica, della sicurezza urbana, nonché della salvaguardia e promozione dell’identità e della cultura locale”.

L’altra novità è relativa all’articolo 71, che stabilisce che “sono attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all’esercizio del culto o alla professione religiosa, quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali individuati nel nuovo comma c dell’articolo della legge regionale di governo del territorio”.


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