Non profit

Beneficenza e fund rasing: vietato confonderli

Una sottile differenza che vale il titolo di ONLUS

di Carlo Mazzini

Le scrivo a riguardo di quanto da Lei commentato su uno degli ultimi numeri di Vita. Se ho ben capito non può essere considerata prioritaria l’attività di fund raising per una onlus anche se l’art. 10 parla di beneficenza. BS (email) (a cura di Carlo Mazzini e Sara Gianni) Va bene, torniamo alla questione della configurabilità dell’attività di fund raising quale attività istituzionale. Le segnalo, innanzitutto, che non ha senso parlare di attività “prioritaria”, perché la norma di riferimento non riporta il termine “priorità”, bensì parla di attività “istituzionale”. Tanta pignoleria – da cui di norma rifuggo – è fondamentale per comprendere il senso della legge. Nella sostanza essa dice che per “chiamarsi” onlus (con tutte le conseguenze agevolative previste), un’organizzazione deve attuare statutariamente e nella pratica il dettato del’art 10 del D. Lvo 460/97. Per prima cosa, la legge si riferisce alle attività che possono dirsi “da onlus”; a determinate condizioni esse possono chiamarsi “istituzionali”. E’ indifferente che un’organizzazione ne svolga una o più di una, e che quindi ne qualifichi alcune come prioritarie ed altre come secondarie. Ciò che rileva è la differenza logica e nei fatti tra “istituzionale” e “connesso”. L’attività connessa, come abbiamo già avuto modo di dire, si può manifestare con due vesti differenti. La prima veste prevede che essa sia rivolta – per certe tipologie di attività – a persone non svantaggiate; ad esempio, è ammesso lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche a favore di persone non svantaggiate quando parimenti se ne pratichi a favore di disabili. L’attività è connessa quando è … connettibile ad una istituzionale realmente effettuata, e non solo permessa; l’attività promossa a favore di persone non svantaggiate deve essere la medesima di quella svolta a favore delle persone svantaggiate. La seconda veste delle “connesse” riguarda quelle attività per natura accessorie alle istituzionali, in quanto integrative delle stesse. In tale categoria farei rientrare l’attività di fund raising, con l’avvertenza di non lasciarla sola! Nuovamente il legislatore intende l’attività connessa come qualcosa che accompagna l’attività istituzionale e non che la sostituisce. Particolarmente malizioso – se permette – è il suo riferimento alla beneficenza. Le due attività, infatti, non vanno confuse; il fund raising consiste in una funzione interna dell’ente (più spesso demandata in outsourcing) cui è demandata l’applicazione scientifica delle diverse metodologie di reperimento dei fondi. La beneficenza deve invece intendersi come processo interno che produce uno spontaneo atto di generosità finalizzato ad aiutare chi si trova in condizioni di povertà o bisogno. Il primo si concentra sul “mezzo” (come trovare i fondi), il secondo sul “fine” (come impiegarli). Nella sostanza ribadiamo quindi quanto pubblicato poche settimane fa; un’attività di fatto “strumentale” non fa di un ente una onlus. La sostanza, prima di tutto!


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