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Il nuovo “riccometro” sarà più semplice e con più detrazioni
Chi chiede prestazioni sociali agevolate farà un'unica dichiarazione valida per tutto l'anno.
di Redazione
Consiglio dei ministri: è stato varato il primo decreto legislativo approvato dal nuovo esecutivo, targato Giuliano Amato, che riguarda il cosiddetto ?riccometro?. Si tratta del decreto legislativo riguardante ?Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati e di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell?art. 59, comma 53, della legge 27 dicembre 1997, n. 449?.
Semplificazione. È questa la parola chiave del Dlgs del 3 maggio scorso, varato dal Consiglio dei ministri per rendere più semplice, da parte dei cittadini la compilazione del cosiddetto ?riccometro?, ovvero la dichiarazione che chi vuole usufruire di un servizio sociale deve compilare e presentare. Innanzitutto i cittadini dovranno presentare un?unica dichiarazione con una validità annuale, in questo modo si evita al cittadino che richiede la prestazione e ai suoi familiari di presentare una dichiarazione ogniqualvolta si chiede una prestazione. E questo sarà reso possibile dalla creazione di una banca dati nazionale gestita dall?Inps alla quale gli enti erogatori dei servizi potranno rivolgersi in tempo reale per conoscere la situazione economica di quanti richiedono la prestazione. Questa banca dati dell?Inps dovrà rispettare le regole del rispetto della privacy (artt. 5 e 7). Inoltre il nuovo decreto stabilisce anche un aumento delle detrazioni. Per esempio per chi vive in una casa in affitto la detrazione passa dai precedenti 3,5 milioni a un massimo di 10 milioni. Per chi ha una casa di proprietà, invece, si passa da un sistema che dava luogo a una detrazione di 20 milioni forfettari a uno in cui il valore catastale della casa è detratto integralmente, fino a un massimo di 100 milioni. Cambia anche il modo di considerare il nucleo familiare, la valutazione economica del richiedenti le prestazioni, infatti, fa riferimento al nucleo familiare di appartenenza. Di particolare importanza l?aver stabilito che: per le prestazioni sociali ?erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap pemenente grave di cui all?articolo 3 della legge 104/92, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertate dalle Aziende Unità sanitarie locali?, verrà presa in considerazione la situazione economica del solo assistito. Per i soggetti con handicap grave, i malati di Alzheimer e gli anziani cronici non autosufficienti, dunque il trattamento è equiparato a quello stabilito dalle leggi per l?erogazione delle pensioni sociali e di invalidità che non fanno mai riferimento al reddito familiare, ma solo a quello della persona interessata. In questo modo si sono accolte le richieste persentate da diverse associazioni che avevano presentato anche una petizione.
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